Ripristino allineamenti piano di lottizzazione e irrilevanza usucapione (TAR Sardegna n. 761 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è provvedimento vincolato, con la conseguenza che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 e che l’ordine va rivolto al proprietario dell’immobile, a prescindere dalla sua qualificazione come responsabile dell’abuso. L’eventuale intervento edilizio realizzato in difformità dagli allineamenti e dalle destinazioni di zona imposti dal piano di lottizzazione è illegittimo anche se risulta assentito da titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione, ove l’autorizzazione non abbia ad oggetto i confini del lotto. L’accertamento dell’intervenuta usucapione dell’area oggetto di sconfinamento è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di ripristino, che mira a salvaguardare gli allineamenti e le destinazioni di zona del piano di lottizzazione, i quali si impongono a tutti i proprietari ex art. 17 l. n. 1150/1942. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con riferimento al profilo di abuso venuto meno per effetto dell’acquisto del fondo del confinante da parte del privato.
Il Fatto
I proprietari di una villa in un piano di lottizzazione impugnavano l’ordinanza del comune che ordinava la demolizione della recinzione in muratura, ritenuta sconfinante in un lotto privato finitimo e in un’area destinata a verde pubblico. Nelle more del giudizio, i ricorrenti acquistavano il fondo del confinante, chiedendo il ritiro dell’atto e deducendo l’illegittimità dell’ordinanza per difetto dei presupposti, violazione delle garanzie partecipative e intervenuta usucapione delle porzioni di terreno incluse nella recinzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al profilo relativo allo sconfinamento nel lotto privato, divenuto di proprietà degli stessi ricorrenti per effetto dell’acquisto intervenuto nel corso del giudizio.
Quanto allo sconfinamento nell’area a verde pubblico, il Collegio ha osservato che l’ordine è stato correttamente rivolto ai proprietari, in qualità di soggetti obbligati ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, e che il provvedimento ha natura vincolata, con conseguente inapplicabilità delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 l. n. 241/1990.
La difformità è risultata dimostrata dalla stessa relazione tecnica di parte, che evidenziava la traslazione del lotto rispetto alla rappresentazione catastale e al piano di lottizzazione, con conseguente inclusione nella recinzione di porzioni destinate a standards pubblici. Il Collegio ha inoltre escluso che la variante edilizia del 1989 potesse valere come autorizzazione allo sconfinamento, avendo avuto ad oggetto solo la modifica della pendenza del tetto e la costruzione di una piscina.
Da ultimo, il TAR ha ritenuto irrilevante l’accertamento dell’eventuale usucapione, poiché l’ordinanza mira a salvaguardare gli allineamenti e le destinazioni di zona del piano di lottizzazione, la cui disciplina resta in vigore a tempo indeterminato ex art. 17 l. n. 1150/1942 fino ad eventuale modifica.
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Nota della Redazione
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