Aree idonee fotovoltaico: le fattispecie di cui alle lett. c-ter e c-quater sono alternative (TAR Lombardia n. 3677 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, i presupposti di idoneità dell’area di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater, d.lgs. n. 199/2021 si pongono in termini di alternatività, non di cumulatività. L’assenza di vincoli culturali o paesaggistici e la distanza da beni tutelati, previste dalla lett. c-quater, non si aggiungono ai requisiti contemplati dalla lett. c-ter, ma delineano un’autonoma e distinta ipotesi di area idonea. Ne consegue che la circostanza che una porzione dell’impianto ricada nella fascia di rispetto di un bene vincolato non legittima il diniego quando l’area sia comunque riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. c-ter, n. 2, espressamente fatta salva dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 20 citato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Provincia di Lodi aveva rigettato l’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola. Il diniego si fondava sulla circostanza che una porzione dell’area di progetto ricadeva nel perimetro di 500 metri da un edificio religioso vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, richiamando le disposizioni di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 e il divieto di cui all’art. 5, d.l. n. 63/2024. L’amministrazione aveva tuttavia contestualmente riconosciuto che l’impianto ricadeva anche nel perimetro di 500 metri da uno stabilimento industriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR aderisce all’orientamento giurisprudenziale, seguito anche dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. IV n. 1099 del 2026, secondo cui il rapporto tra le previsioni di cui alle lett. c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 si configura in termini di alternatività. I requisiti di idoneità previsti dalla lett. c-quater non si sommano a quelli delle fattispecie precedenti, ma definiscono un’ipotesi autonoma di area idonea.
Quanto all’applicabilità del d.l. n. 63/2024, il Collegio rileva che il comma 1-bis dell’art. 20 citato, nel limitare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, fa espressamente salva la possibilità di realizzarli nelle aree di cui alla lett. c-ter, n. 2. Tale disposizione risulta applicabile alla fattispecie, come emergente dagli stessi atti impugnati, che qualificavano l’area come ricompresa nel perimetro di 500 metri da uno stabilimento di produzione ai sensi della lett. c-ter, n. 2.
Il Collegio esclude che la difesa dell’amministrazione possa integrare inammissibilmente la motivazione del provvedimento, richiamando nelle memorie una diversa fattispecie di cui alla lett. c-ter, n. 1, non indicata negli atti impugnati. La presenza di una porzione dell’impianto nella fascia di rispetto di un bene vincolato non giustifica il rigetto, essendo l’area comunque riconducibile a una delle ipotesi fatte salve dalla normativa sopravvenuta. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle censure non esaminate e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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