Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali del coniuge convivente (TAR Lazio n. 14196 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale, connotato da finalità di precauzione avanzata che impongono di valutare non soltanto la condotta del richiedente ma anche quella del suo nucleo familiare. I precedenti penali del coniuge convivente possono essere legittimamente posti a fondamento del diniego, in quanto indicativi del livello di integrazione dell’intero nucleo e della probabilità di futuri pregiudizi alla comunità nazionale. Il principio della responsabilità personale non è violato, poiché gli effetti del diniego restano limitati al piano amministrativo e non estendono all’istante le conseguenze penali dei reati altrui.
Il Fatto
Una cittadina straniera presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione, previo preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la domanda in ragione della complessa situazione penale del coniuge convivente, emersa all’esito dell’istruttoria svolta da Prefettura e Questura.
L’istante impugnava il provvedimento deducendo violazione di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, evidenziando la propria condotta incensurata e la piena integrazione sociale ed economica nel Paese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. La valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero deve estendersi al nucleo familiare, potendo l’autorità procedente considerare tutti gli aspetti ritenuti indicativi dell’effettiva e piena integrazione, in un’ottica di prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale.
La giurisprudenza richiamata dal Tribunale ha precisato come i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, specie se conviventi, siano significativi della sicura influenza svolta dal familiare che abbia commesso reati, risultando suscettibili di suggerire scelte emotive non aderenti ai valori della Repubblica. La convivenza e lo stretto grado di parentela costituiscono elementi rilevanti per ritenere legittima la valutazione estesa al nucleo.
Nel caso di specie, il coniuge risultava destinatario di plurime notizie di reato e di due sentenze di condanna passate in giudicato per favoreggiamento personale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi, poste in essere lungo un arco temporale molto ampio. Tale condotta, secondo il Tribunale, è indicativa di una costante inclinazione a violare le regole di civile convivenza, che non può non ripercuotersi negativamente sul giudizio prognostico di ottimale inserimento della richiedente.
Quanto al principio della responsabilità personale, il Collegio ne ha escluso la violazione, osservando che il diniego si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale derivante dall’applicazione dei benefici previsti per i familiari del cittadino italiano. Il coniuge dello straniero naturalizzato diviene infatti inespellibile ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 e può beneficiare del più favorevole regime per la cittadinanza iure matrimonii.
Il Tribunale ha infine rilevato come lo stabile inserimento lavorativo e sociale costituisca solo il presupposto ordinario per la permanenza regolare sul territorio, non integrando di per sé quei meriti speciali che giustificano l’ammissione di un nuovo componente nella comunità nazionale.
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Nota della Redazione
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