Rigetto cautelare su impianti di telefonia e onere istruttorio del 10-bis (TAR Puglia n. 9 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di autorizzazione per un impianto di telefonia mobile è respinta quando non sussiste il requisito del pericolum in mora, pur potendo sussistere il fumus boni iuris. Le controdeduzioni presentate dal soggetto istante in risposta al preavviso di diniego, comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, e l’istanza di convocazione della conferenza di servizi hanno natura meramente interlocutoria e non producono un effetto sospensivo automatico del procedimento, né determinano l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla convocazione stessa. L’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, giustifica il rigetto della misura cautelare, con compensazione delle spese di fase.

Il Fatto

La società ricorrente, insieme ad altre società operanti nel settore delle telecomunicazioni, presentava al Comune di Vieste una domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, per la sostituzione e l’adeguamento tecnologico di preesistenti impianti di telefonia mobile in una determinata località. Il Comune, ricevuto il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio, comunicava i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ritenendo l’opera in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Successivamente, l’Amministrazione rigettava sia la domanda di autorizzazione paesaggistica sia quella di autorizzazione all’installazione dell’impianto, a seguito del parere negativo. Il provvedimento di diniego veniva impugnato dalla società, unitamente agli atti presupposti, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendone la sospensione cautelare, deducendo, tra l’altro, la necessità di una valutazione che considerasse le proprie controdeduzioni, presentate in risposta al preavviso di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., volto a ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati nelle more del giudizio di merito. L’analisi si è concentrata sulla sussistenza dei due requisiti necessari per l’accoglimento dell’istanza: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il Tribunale ha rilevato che le osservazioni presentate dalla società ricorrente, in risposta al preavviso di diniego e con le quali si chiedeva la convocazione di una conferenza di servizi, erano state valutate. Tuttavia, il Collegio ha considerato la natura meramente interlocutoria di tali osservazioni, le quali non potevano essere considerate idonee a superare le motivazioni del parere negativo già espresso dall’organo consultivo competente. La presentazione di un’istanza di convocazione della conferenza di servizi non determina l’automatico obbligo per l’Amministrazione di procedere in tal senso, né tantomeno produce effetti sospensivi sul procedimento in corso. L’analisi si è quindi spostata sulla verifica della sussistenza del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Il Tribunale ha ritenuto che dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati non derivasse un pregiudizio immediato e non rimediabile in capo alla società ricorrente, tale da giustificare l’adozione di una misura cautelare. Questa valutazione ha condotto al rigetto della domanda di sospensione.

La decisione ha richiamato il principio per cui la valutazione sulla compatibilità paesaggistica, espressa in via preliminare in sede istruttoria, non assume carattere vincolante per l’Amministrazione in sede di decisione finale, la quale conserva un margine di apprezzamento discrezionale che deve essere esercitato sulla base di una motivazione adeguata. Nel caso di specie, pur non essendosi pronunciata nel merito sulla fondatezza delle censure, la Corte ha ritenuto che la prospettazione della società circa un eventuale contrasto del diniego con gli interessi pubblici e privati non fosse assistita dal necessario requisito dell’urgenza. L’assenza di un danno grave e irreparabile ha rappresentato l’elemento dirimente: la società potrà ottenere tutela piena all’esito del giudizio di merito.

Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della presente fase, e ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la sua comunicazione alle parti da parte della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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