Accesso difensivo agli atti per valutare l’illegittima mancata assegnazione dell’alloggio ERP (TAR Veneto n. 374 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e dell’art. 22 e ss. legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione detentrice del documento non può sindacare ex ante l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio. Un simile apprezzamento compete solo al giudice investito della controversia. È sufficiente che l’istante espliciti la volontà di far valere in giudizio la lesione di una propria situazione giuridica, non essendo necessaria la pendenza del processo. Il diniego di accesso è illegittimo quando si fonda su un vago riferimento all’inutilizzabilità della graduatoria, senza esplicitare le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, invalido permanente all’85%, ha partecipato al bando comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2022, collocandosi in posizione n. 107 della graduatoria definitiva. Trascorsi oltre due anni senza alcuna notizia, ha chiesto via PEC le ragioni della mancata assegnazione.

Il Comune ha risposto che gli alloggi aventi le caratteristiche previste dall’art. 10 del regolamento regionale n. 4 del 2018 non avevano consentito di raggiungere la posizione utile, e che la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale, rendendo inutilizzabile la graduatoria. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accesso agli atti di assegnazione e all’elenco degli alloggi disponibili, ma il Comune ha negato per assenza di interesse concreto, diretto e attuale.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021, secondo cui l’accesso difensivo richiede un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare. La pubblica amministrazione non deve però svolgere ex ante valutazioni sull’ammissibilità o decisività del documento.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene che l’interesse del ricorrente sia diretto, concreto e attuale. L’ostensione dei documenti costituisce presupposto ineludibile per valutare la lesione di una propria situazione giuridica e attivarsi per la tutela della stessa.

Il ricorrente non si è limitato a un generico riferimento a esigenze probatorie, ma ha esplicitato la volontà di far valere il proprio diritto a un sindacato giurisdizionale dell’operato del Comune, quantomeno in termini di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. L’obiettivo non è mai stato un controllo generalizzato sull’amministrazione.

La circostanza che la graduatoria sia stata formata su una norma dichiarata incostituzionale non esclude l’interesse: altri soggetti hanno potuto accedere all’alloggio e continuano a fruirne, e tra essi avrebbe potuto rientrare il ricorrente. Le comunicazioni del Comune sono carenti sotto il profilo motivazionale, riferendosi a un vago concetto di inutilizzabilità senza chiarire le conseguenze della declaratoria.

Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione all’esibizione dei documenti entro trenta giorni, nominando commissario ad acta il Prefetto in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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