Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine per l’esecuzione (TAR Puglia n. 122 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione inadempiente di dare integrale esecuzione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate. La nomina del commissario ad acta, di cui al medesimo art. 114 cod. proc. amm., può essere riservata all’eventualità del protrarsi dell’inadempimento, qualora il ritardo sia stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione. La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato. A fronte del perdurante inadempimento dell’Amministrazione scolastica, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Tale constatazione ha reso fondato il ricorso in ottemperanza.

In ragione del persistente inadempimento, il TAR ha ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento. Tale scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, nelle quali il ritardo era derivato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.

Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, e disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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