Silenzio sul rilascio della VIA e criterio di priorità delle fonti rinnovabili (TAR Basilicata n. 376 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza volta al rilascio del provvedimento di VIA è illegittimo quando i termini procedimentali risultano decorsi. Nella materia della transizione energetica, dopo la novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 153/2024, conv. con modificazioni dalla legge n. 191/2024, ai progetti prioritari di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni; i progetti diversi sono trattati per ciascuna tipologia in ordine cronologico. La perentorietà dei termini non è recessiva, ma la sua violazione non elide l’obbligo di provvedere. L’inerzia amministrativa costituisce illecito permanente e integra il presupposto del rimborso automatico della metà dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura per il rilascio dei titoli autorizzatori relativi alla realizzazione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 19,9980 MW, con le relative opere di connessione. L’istanza risale al 25 ottobre 2021; il procedimento non è stato concluso.

Dopo una diffida a provvedere del 29 marzo 2024, la società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere e il rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 d.lgs. n. 152/2006.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale il Collegio rileva che l’azione avverso il silenzio sarebbe stata proposta oltre il termine annuale dalla scadenza dei termini per provvedere, essendo l’istanza risalente al 25 ottobre 2021. Assume rilievo decisivo la diffida a provvedere del 29 marzo 2024, equiparata a nuova istanza: rispetto a essa il ricorso è tempestivo e i termini procedimentali risultano ampiamente decorsi.

Nel merito il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.l. n. 181/2023 conv. nella legge n. 11/2024, ha sostituito il criterio cronologico con quello della maggiore potenza, funzionale alla transizione energetica, senza necessitare di disposizioni di attuazione. La novella del 2024 ha poi inserito il comma 1-ter, entrato in vigore il 17 dicembre 2024, riservando ai progetti prioritari una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni e ripristinando l’ordine cronologico per gli altri.

Il Collegio precisa che la norma, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, ma si applica alla fattispecie perché l’inerzia dell’amministrazione è illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

L’amministrazione non ha argomentato le ragioni del silenzio e ha depositato una nota della Commissione PNRR-PNIEC del 6 giugno 2025, di carattere soprassessorio, che rinvia l’esame del progetto al primo semestre 2026, colorando ulteriormente in punto di illegittimità la propria inerzia. Il Tribunale ordina pertanto di provvedere espressamente sull’istanza nel termine di centoventi giorni.

Quanto al rimborso, acclarato il superamento dei termini e documentata la corresponsione degli oneri, il Collegio applica l’art. 25, comma 2-ter, che prevede il rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Dispone inoltre la trasmissione della decisione alla Corte dei conti, Procura generale, all’atto del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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