Requisiti di capacità tecnica proporzionati e no all’obbligo di lotti nei servizi ambientali (TAR Puglia n. 7 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richiede un rilevante requisito di capacità tecnica e professionale non è sproporzionata quando il servizio, per valore economico e complessità organizzativa, deve svolgersi su un territorio vasto ed eterogeneo. L’omessa suddivisione in lotti è giustificata dall’esigenza di assicurare una gestione unitaria e aggregata del servizio, funzionale alla massima uniformità nell’erogazione. Il richiamo ai Criteri ambientali minimi di cui all’art. 57 d.lgs. n. 36/2023 e al d.m. 7 aprile 2025 può essere validamente assolto anche tramite le previsioni del Piano Industriale allegato alla lex specialis.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’igiene urbana ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dell’ARO 4 Bari, comprendente sette comuni. Con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di massima partecipazione e degli artt. 100, 113, 183, 184 e 212 del d.lgs. n. 36/2023, censurando la previsione di requisiti ultronei e sproporzionati, l’assenza di suddivisione in lotti e l’insufficiente recepimento dei CAM.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da elementi di fondatezza. Quanto al requisito di capacità tecnica di cui al punto 8.3.2 del Disciplinare, non sono emersi profili di sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto, considerata la rilevanza economica e la complessità organizzativa del servizio, da rendere su un territorio vasto e disomogeneo con oltre 170.000 abitanti.
In ordine alla mancata suddivisione in lotti, il Collegio ha ritenuto la scelta giustificata dall’esigenza di una gestione unitaria e aggregata, tale da garantire uniformità nell’erogazione dei servizi sull’intero ambito territoriale.
Sul profilo dei CAM, la doglianza è stata respinta: le previsioni del disciplinare, anche con riferimento al Piano Industriale, risultano conformi all’obbligo di cui all’art. 57 d.lgs. n. 36/2023 e al d.m. 7 aprile 2025, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente.
Nel bilanciamento degli interessi, infine, il Tribunale ha ritenuto preponderante l’esigenza di un sollecito avvio della procedura, anche alla luce delle modifiche tariffarie e retributive introdotte dalle recenti determinazioni dell’ARERA, escludendo la sussistenza di un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l’udienza di merito è stata fissata.
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Nota della Redazione
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