Scheda valutativa militare: annullamento in autotutela e obbligo di astensione del compilatore (TAR Puglia n. 40 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di documenti caratteristici del personale militare, la mancata astensione del compilatore non è illegittima quando non ricorra alcuna delle ipotesi tassative di esclusione della competenza e la sola circostanza di essere stato estensore di una scheda precedentemente annullata non integra di per sé un conflitto di interessi. La motivazione della valutazione è in re ipsa, scaturendo dal necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra voci analitiche, giudizio complessivo finale e qualifica attribuita. I termini per la compilazione delle schede hanno natura ordinatoria e la loro violazione non inficia l’atto, salvo che pregiudichi l’efficacia e la credibilità del giudizio. Il potere di autotutela dell’Amministrazione non è impedito dalla pendenza del giudizio di annullamento sull’atto ritirato.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, impugnava la scheda valutativa n. 5 relativa al periodo novembre 2019 – novembre 2020, che registrava il declassamento dalla qualifica di “eccellente” a quella di “superiore alla media”. A seguito di un primo annullamento parziale disposto in sede di ricorso gerarchico, l’Amministrazione ricompilava la scheda, poi nuovamente annullata in autotutela per assenza del rapporto di armonia e consequenzialità tra le parti del documento. La scheda veniva quindi ricompilata per la terza volta, con modificazione del giudizio testuale del compilatore e di quello complessivo finale. Con motivi aggiunti, il militare impugnava il decreto di annullamento in autotutela e la nuova scheda, deducendo vizi di motivazione, violazione dei termini di compilazione e mancata sostituzione del compilatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la scheda originaria annullata e sostituita da quella impugnata con i motivi aggiunti. Quanto alla determinazione dirigenziale di autotutela, il TAR ha ritenuto legittimo l’intervento, scaturito dal controllo sull’armonia interna del documento e dall’obbligo generale di motivazione, non essendo il potere di ritiro precluso dalla pendenza del giudizio.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un obbligo di astensione del compilatore, trattandosi di ipotesi tassativamente elencate dall’art. 690 del D.P.R. n. 90/2015. Ha altresì richiamato il consolidato orientamento secondo cui la circostanza di aver redatto un precedente documento caratteristico annullato non è idonea a dimostrare un pregiudizio nei confronti del valutato, potendo la violazione del canone di obiettività ridondare solo in termini di eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Quanto alla redazione della scheda da parte del solo compilatore, il Collegio ha osservato che, vista l’astensione del primo revisore, l’art. 689, quarto comma, del D.P.R. n. 90/2010 consente la compilazione da parte delle rimanenti autorità. Ha inoltre chiarito la natura ordinatoria dei termini di compilazione e la sufficienza della motivazione in re ipsa, fondata sul necessario rapporto di coerenza tra voci analitiche e giudizio finale, non ricorrendo nel caso di specie un obbligo di motivazione rafforzata.
Il Tribunale ha infine respinto la doglianza sulla contraddittorietà con i precedenti documenti caratteristici, rilevando che la valutazione periodica risente dei mutamenti del contesto e del rendimento nel tempo, sicché i giudizi espressi in periodi diversi sono autonomi e indipendenti. I motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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