Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il trasferimento del bene (TAR Campania n. 1979 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diretto all’accertamento del silenzio-inadempimento e all’annullamento dei provvedimenti sopravvenuti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando il ricorrente perde la titolarità del bene oggetto della controversia. Il trasferimento del bene o del diritto controverso determina il venir meno della legittimazione sostanziale e di ogni vantaggio pratico conseguibile con la pronuncia richiesta. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola verifica dell’attualità dell’interesse, non richiedendo alcun accertamento nel merito delle censure. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice, cui è consentita la dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di tre dipinti, presentava nel maggio 2021 all’Ufficio Esportazione di Napoli le istanze per il rilascio dell’attestato di libera circolazione ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Seguivano plurime diffide, rimaste senza riscontro.

Notificato il ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’Amministrazione adottava in corso di causa i provvedimenti che dichiaravano improcedibili le istanze, impugnati con motivi aggiunti. Successivamente il ricorrente, a seguito del sequestro delle opere e del loro conferimento a una fondazione, dichiarava nella memoria del 31 luglio 2025 la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 31 luglio 2025 e rileva che la situazione giuridica sottesa alla pretesa azionata ha subito un mutamento radicale nel corso del giudizio.

Il ricorrente ha trasferito la proprietà delle opere mediante conferimento delle stesse a una fondazione appositamente costituita. Tale operazione ha determinato la perdita della qualità di titolare dei beni e, con essa, di qualsiasi interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.

Non residuando in capo al ricorrente alcun vantaggio pratico dalla pronuncia di annullamento richiesta, il Tribunale dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione si fonda sulla sola verifica dell’attualità dell’interesse, senza esame nel merito delle censure articolate.

Quanto alle spese, in considerazione del tenore della pronuncia e della peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, con espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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