Obbligo del Ministero dell’Istruzione di erogare la Carta elettronica del docente in esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 13897 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice ordinario, il cui accertamento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione. In caso di inerzia dell’ente pubblico, grava su quest’ultimo l’onere di fornire chiarimenti in ordine all’eseguito adempimento; in mancanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina fin da ora un Commissario ad acta che, senza compenso, provveda in via sostitutiva. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Il Fatto
Una docente in servizio presso una istituzione scolastica statale chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, n. 2455/2025, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito dell’importo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, oltre accessori.
Rimasta infruttuosa la fase satisfattiva, la ricorrente adiva il TAR Lazio con il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., lamentando l’inadempimento dell’Amministrazione. Quest’ultima si costituiva in giudizio con un atto di mero stile, senza fornire alcuna prova o indicazione in ordine alla corretta esecuzione del decisum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, in sede di ottemperanza, non è possibile sindacare i presupposti della domanda già accolta dal giudice del lavoro: il diritto della ricorrente alla Carta del docente risulta ormai cristallizzato nel giudicato e non può formare oggetto di nuova valutazione da parte del giudice amministrativo.
Valorizzando il principio dell’onere della prova desumibile dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 13533/2001), il TAR ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha offerto alcun chiarimento circa l’eseguita ottemperanza. Tale inerzia processuale ha determinato l’accoglimento del ricorso, non essendo stata fornita la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di erogazione.
La sentenza ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato fin da ora il Direttore generale dell’Amministrazione, preposto alla direzione generale competente per materia, quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore distrattario, avendo riguardo al valore della controversia e alle fasi processuali svolte, in conformità al criterio richiamato (Cons. Stato n. 8993/2025).
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Nota della Redazione
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