Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: effetti della declaratoria in rito (TAR Puglia n. 35 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, dichiarata dalla parte ricorrente all’udienza pubblica, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Tale esito processuale prescinde dall’esame nel merito delle censure dedotte e si fonda esclusivamente sulla valutazione dell’interesse strumentale alla prosecuzione del contenzioso. La natura in rito della decisione, unitamente all’evoluzione procedimentale che ha determinato il venir meno dell’interesse, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA-PAUR), adottato dalla Provincia di Foggia con riferimento a un progetto di impianto fotovoltaico della potenza di 65,06 MWp. L’atto di archiviazione era stato preceduto dal preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, alla luce degli sviluppi procedimentali favorevoli alla società, documentalmente comprovati in atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preso atto della dichiarazione resa dalla difesa della società ricorrente in udienza, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La declaratoria di improcedibilità discende dalla valutazione, rimessa alla parte, circa la perdita di utilità della decisione di merito, determinatasi per effetto di eventi sopravvenuti che hanno reso il provvedimento impugnato non più lesivo della sfera giuridica della ricorrente. L’evoluzione favorevole del procedimento amministrativo, dedotta dalla difesa e riscontrata nella documentazione prodotta, ha infatti eliso l’interesse strumentale alla rimozione dell’atto di archiviazione.
Il Collegio ha quindi pronunciato la declaratoria in rito, astenendosi dall’esame delle censure di merito, conformemente al disposto dell’art. 85, comma 9, c.p.a. che ordina la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 35 c.p.a. quando risulti il venir meno dell’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, la particolarità dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, nonché la natura in rito della pronuncia, hanno indotto il Tribunale a disporne la compensazione tra le parti costituite.
La sentenza, resa in forma breve, è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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