Chiamata professore universitario: quorum deliberativo e sopravvenienze (TAR Campania n. 5053 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata o la mancata chiamata di un professore universitario è invalida se adottata senza il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, quando tale quorum sia prescritto dal bando di concorso e dal regolamento di ateneo richiamato. Alla procedura selettiva si applica la disciplina vigente ratione temporis al momento dell’emanazione del bando, sicché le regole ivi fissate non possono essere modificate in corso di procedura da disposizioni sopravvenute. La decisione di non procedere alla chiamata del candidato vincitore è legittima solo in presenza di sopravvenute ed obiettive ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario, che devono essere compiutamente motivate e devono rispettare il principio di par condicio dei concorrenti. Non costituisce valida ragione ostativa una circostanza prevedibile al momento dell’indizione della procedura, né l’affidamento dell’insegnamento a un soggetto privo della specifica e puntuale specializzazione richiesta dal bando per le funzioni da svolgere.

Il Fatto

La ricorrente, docente esterna all’organico dell’Ateneo, aveva superato la procedura selettiva indetta dall’Università per la chiamata a professore di seconda fascia di Metodologia della Ricerca Archeologica. Il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, tuttavia, aveva proposto di non procedere alla chiamata, ritenendo sopravvenute le esigenze didattiche, in quanto un ricercatore interno, il controinteressato, era nel frattempo transitato nei ruoli di professore di seconda fascia nel medesimo settore scientifico-disciplinare. Il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la proposta e il Rettore aveva emanato il decreto di non chiamata, avverso il quale la ricorrente aveva proposto ricorso chiedendone l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il primo motivo, rilevando che la delibera dipartimentale era stata adottata con 80 voti favorevoli, a fronte di un corpo docente composto da 170 professori di prima e seconda fascia. Il bando e il regolamento speciale per la chiamata dei docenti richiedevano la maggioranza assoluta degli aventi diritto, pari a 86 voti. Il Collegio ha escluso l’applicabilità del regolamento generale sul funzionamento degli organi dipartimentali, invocato dall’Amministrazione, sia perché la materia è regolata dalla disciplina speciale sulla chiamata dei docenti, sia perché, in ogni caso, il regolamento sopravvenuto non poteva modificare le regole del bando, a tutela della trasparenza e della par condicio dei concorrenti.

La Corte ha poi ritenuto fondati anche i motivi concernenti l’insussistenza di valide sopravvenienze. Ha ricordato che la decisione di non dare seguito alla chiamata è consentita solo ove siano venute meno le condizioni che avevano giustificato l’indizione della selezione. Nel caso di specie, gli insegnamenti per cui era stata indetta la procedura erano rimasti invariati nel programma e nel numero di ore, e l’affidamento al controinteressato non era sorretto da ragioni organizzative e finanziarie obiettivamente verificate e motivate.

Quanto alla specializzazione, il Tribunale ha osservato che il bando aveva puntualmente specificato le funzioni richieste al docente da reclutare, relative all’archeologia del mare e dei paesaggi costieri. Il controinteressato, specializzato in archeologia di montagna e glaciale, non aveva dimostrato una reale esperienza nelle specifiche funzioni richieste, a differenza della ricorrente. Infine, il passaggio di ruolo del ricercatore, nominato con contratto tenure track, era un evento prevedibile già al momento dell’indizione della procedura, non potendo pertanto integrare una circostanza sopravvenuta imprevedibile. Assorbita la doglianza proposta in via subordinata, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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