Sospensione idrica consortile e atti non provvedimentali: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 32 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui un Consorzio di bonifica comunica la situazione debitoria di un fondo e ribadisce l’impossibilità di erogare il servizio idrico in applicazione di un regolamento vigente costituiscono mere comunicazioni di servizio prive di natura provvedimentale; non essendo riconducibili ad alcuna figura deliberativa tipica dell’Ente, non sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, che difetta di giurisdizione in modo assoluto. Gli atti regolamentari a carattere generale e normativo, una volta pubblicati, sono immediatamente conoscibili e i loro effetti potenzialmente lesivi decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione, onerando i destinatari dell’impugnazione nel termine di decadenza, senza che rilevi la mancata indicazione testuale della norma in una successiva comunicazione.

Il Fatto

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, quale proprietario di un fondo di oltre duecento ettari nel comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, impugnava dinanzi al TAR Puglia due note consortili del 2025, nonché l’articolo 23 del regolamento irriguo che prevede la sospensione automatica della distribuzione idrica per il mancato pagamento dei contributi, inclusi quelli dei precedenti onerati. L’Istituto deduceva la sproporzione della misura rispetto al credito realmente esigibile, contestando la legittimità di un debito maturato dal 1999 e mai comunicato. Il Consorzio eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione per la natura non provvedimentale delle note e la tardività dell’impugnazione del regolamento, adottato nel 2014 e già oggetto di una comunicazione PEC nel 2021.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che le due note impugnate costituivano mera corrispondenza tra soggetti istituzionali, priva di contenuto provvedimentale e non riconducibile alle figure deliberative tipiche dell’Ente consortile previste dallo statuto. La natura informativa e non decisoria delle comunicazioni, volte a rispondere a richieste di chiarimenti, ha escluso la configurabilità di un atto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, difettando il presupposto stesso dell’azione.

La Corte ha inoltre rilevato, in via subordinata, l’inammissibilità per manifesta tardività dell’impugnazione dell’articolo 23 del regolamento irriguo, adottato con deliberazione del Consiglio dei Delegati del 19 dicembre 2014 e pubblicato all’albo consortile fino al 1° gennaio 2015. Il carattere generale e normativo dell’atto rendeva il termine di decadenza decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione, essendo l’atto immediatamente conoscibile e produttivo di effetti potenzialmente lesivi nei confronti della generalità dei consorziati.

Il Tribunale ha respinto la tesi dell’Istituto secondo cui il termine sarebbe decorso solo dalla prima applicazione concreta, evidenziando come la comunicazione PEC del 16 febbraio 2021 avesse già reso edotto l’Ente della situazione debitoria e del fondamento normativo della sospensione. La mancata citazione testuale dell’articolo 23 in tale nota è stata ritenuta irrilevante, poiché il principio di conoscibilità degli atti generali impone al destinatario di prendere visione della normativa applicabile. L’inazione dell’Istituto per oltre un quadriennio ha integrato i presupposti della decadenza, essendo la lesione già attuale e percepibile nel 2021.

La natura pubblica delle parti e la complessità delle questioni trattate hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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