Concessione posteggio isolato: il mancato possesso dei requisiti dimensionali e di regolarità fiscale determina la carenza di interesse al ricorso (TAR Puglia n. 28 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di partecipazione a una procedura selettiva per l’assegnazione di un posteggio isolato deve rispettare, a pena di esclusione, i requisiti previsti dalla lex specialis, ivi inclusi quelli concernenti la regolarità fiscale del richiedente e la conformità dimensionale del mezzo all’ingombro massimo dello stallo. Il difetto originario di tali requisiti, non sanabile da una regolarizzazione sopravvenuta, determina la carenza di interesse al ricorso avverso l’esito della procedura, atteso che il concorrente non potrebbe comunque conseguire l’utilità richiesta. La verifica della conformità dimensionale degli stalli e dei mezzi costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici e immediatamente evidenti. I motivi aggiunti proposti dalla controinteressata che non abbia proposto ricorso incidentale sono inammissibili ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm., laddove attengano ad atti diversi da quelli già impugnati con il ricorso principale.
Il Fatto
Il Comune di Bari aveva indetto una procedura per l’assegnazione in concessione di un posteggio isolato destinato all’esercizio di attività di somministrazione mediante automezzo, prevedendo il bando, a pena di esclusione, sia il possesso dei requisiti di regolarità fiscale sia il rispetto delle dimensioni massime dello stallo, pari a una profondità di due metri, oltre alla produzione di un rilievo dello stato dei luoghi firmato da tecnico abilitato.
All’esito della procedura, la ricorrente era stata ammessa con riserva, mentre il posteggio era stato assegnato alla controinteressata. La ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio più alto, impugnava la graduatoria definitiva, lamentando la mancata esclusione della controinteressata per difetto dei requisiti dimensionali e documentali. La controinteressata, costituitasi in giudizio, proponeva a propria volta motivi aggiunti avverso i successivi provvedimenti con cui il Comune aveva ritenuto improcedibile l’istanza di rilascio dell’occupazione di suolo pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune, rilevando che la ricorrente non era in possesso, ab origine, dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione. Dalla documentazione in atti risultava, infatti, che l’automezzo indicato dalla ricorrente presentava una larghezza di metri 2,350, superiore al limite massimo di metri 2,00 stabilito dalle tavole tecniche allegate al bando. Tale difformità, ha osservato il Tribunale, costituisce elemento dirimente, trattandosi di una condizione necessaria prevista dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e il decoro urbano.
Quanto alla regolarità fiscale, la Corte ha precisato che l’ammissione con riserva disposta dal Comune non poteva valere quale rinuncia al requisito, essendo stata adottata esclusivamente in ossequio al principio del favor participationis. Il mancato possesso dei requisiti essenziali al momento della presentazione della domanda non può, pertanto, essere sanato dalla successiva regolarizzazione, con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere il rilascio della concessione richiesta.
In relazione ai motivi aggiunti proposti dalla controinteressata, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per violazione dell’art. 43 cod. proc. amm., avendo la medesima omesso di proporre ricorso incidentale e avendo introdotto censure avverso atti diversi da quelli già impugnati con il ricorso principale. Anche a voler qualificare i motivi aggiunti come autonomo ricorso incidentale, le doglianze sono state reputate infondate, non avendo la controinteressata prospettato alcun vizio della funzione valutativa avente i caratteri della macroscopicità e dell’immediata evidenza.
Il Collegio ha, infine, rimarcato la necessità che l’Amministrazione proceda a una rivisitazione delle caratteristiche dimensionali degli stalli messi a bando, anche alla luce dei mezzi usualmente impiegati per lo svolgimento di attività commerciali come quella in esame. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e dell’alterno esito delle fasi cautelari.
Nota della Redazione
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