Cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per presa in carico del servizio di trasporto disabili (TAR Puglia n. 603 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la cessata materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione dimostri di aver dato esecuzione al giudicato, assicurando la presa in carico del servizio pubblico e liberando il privato dall’onere di svolgerlo in via d’urgenza. L’obbligo di presa in carico del servizio di trasporto degli utenti disabili grava esclusivamente sull’ASL, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della legge regionale Puglia n. 4 del 2010, e non può essere imposto coercitivamente al centro che eroga prestazioni socioriabilitative oltre i limiti contrattuali. L’avvenuta stipula di una convenzione temporanea, con termine finale perentorio, non integra un accordo novativo, ma costituisce adempimento parziale dell’obbligo, la cui scadenza segna il momento a partire dal quale il privato è definitivamente liberato.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento con cui l’ASL aveva procrastinato la presa in carico del servizio di trasporto degli utenti disabili, con condanna al risarcimento dei danni. A seguito della conferma in appello, la società aveva notificato all’ASL una diffida per l’esecuzione del giudicato, ricevendo tuttavia una proposta di contratto che ne prevedeva la prosecuzione del servizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento e la nomina di un commissario ad acta per la presa in carico del servizio da parte dell’ASL.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio dell’ASL, ritenendo che la memoria della ricorrente non avesse introdotto domande nuove, ma avesse circoscritto il thema decidendum all’obbligo di presa in carico del servizio, escludendo la domanda risarcitoria già definita tra le parti.

Nel merito, il Collegio ha accertato che, con la convenzione stipulata il 24 giugno 2025, l’ASL aveva concordato con la ricorrente la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2025, data considerata perentoria ed essenziale per la cessazione di ogni obbligo in capo al centro. Decorso tale termine, la società è da ritenersi liberata dall’onere, non potendo l’ASL imporre coercitivamente l’espletamento del servizio oltre le previsioni contrattuali.

La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo di organizzare e gestire il servizio di trasporto grava sull’ASL, quale livello essenziale di assistenza, e che la stessa si era attivata, attraverso il rinnovo del protocollo d’intesa con i comuni e l’emanazione di affidamenti “ponte”, per garantire la continuità del servizio. Tale circostanza ha determinato la declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente esclusione della nomina del commissario ad acta, non essendovi margini per l’emanazione di ulteriori misure coercitive.

Infine, la domanda risarcitoria è stata ritenuta priva di oggetto, avendo l’ASL già corrisposto il corrispettivo per la prestazione svolta, tacitando le pretese della ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della conflittualità tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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