La curatela fallimentare non è successore del fallito né gestore post-operativo della discarica (TAR Puglia n. 145 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento non determina tra società fallita e curatela alcun fenomeno successorio; il curatore, ai sensi dell’art. 128 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è solo amministratore del patrimonio del fallito, privo della qualifica di rappresentante o successore universale. La curatela fallimentare, se non è stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività d’impresa ex art. 211 del Codice della crisi e non ha la detenzione materiale e giuridica del sito, non può essere qualificata come gestore della discarica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 36/2003, né pertanto essere destinataria di ordinanze sindacali e diffide che impongono la bonifica e la gestione post-operativa del sito inquinato. L’obbligo di ripristino ambientale e di smaltimento dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 grava sul detentore dei rifiuti, ovvero su chi ha conservato od ottenuto la detenzione del bene inquinato; il costo della gestione post-operativa ricade su coloro che hanno tratto utilità dalla gestione, secondo il principio comunitario del “chi inquina paga”.
Il Fatto
La società titolare di un’autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica cedeva in affitto il ramo d’azienda e, successivamente, veniva dichiarata fallita. Con l’ordinanza sindacale n. 10 del 1° luglio 2019 e con la successiva nota regionale del 26 novembre 2019, gli enti intimavano alla curatela fallimentare l’adozione delle misure di messa in sicurezza, di recupero del percolato, di bonifica e di gestione post-operativa del sito.
Il Comune emanava un’ulteriore ordinanza nel 2022, reiterando l’ordine di eseguire interventi di pulizia, manutenzione e ripristino della recinzione. La curatela impugnava i provvedimenti con tre ricorsi, deducendo il difetto di legittimazione passiva, non essendo né successore della società fallita, né gestore della discarica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, riuniti i ricorsi per connessione, ha accolto le censure. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la dichiarazione di fallimento non determina un fenomeno successorio: la società fallita conserva la propria soggettività giuridica e il curatore è solo amministratore dei beni, la cui attività è funzionalmente orientata alla liquidazione e al riparto dell’attivo fra i creditori ammessi.
La qualifica di gestore della discarica, definita dall’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 36/2003 come il soggetto responsabile di tutte le fasi di gestione fino al termine della attività post-operativa, non può essere attribuita alla curatela: la procedura di liquidazione giudiziale ha durata limitata, mentre la gestione post-operativa richiede una struttura organizzativa stabile e competenze multidisciplinari per un periodo di almeno trenta anni, con controlli continui su acque, percolato, biogas e qualità dell’aria.
Quanto all’imputazione della responsabilità ambientale, il TAR ha precisato che il presupposto individuato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è l’effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da bonificare. Nel caso di specie, la curatela non ha la detenzione del sito e, pertanto, non è tenuta ad adempiere agli obblighi di rimozione e bonifica dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Collegio ha infine affermato che i costi della gestione post-operativa, quali obbligazioni ex lege di diritto pubblico, devono gravare sui soggetti che hanno tratto vantaggio economico dalla gestione della discarica, potendosi configurare l’esecuzione in danno verso i soci della società fallita e l’esercizio dei diritti di rivalsa ex art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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