Custodia cautelare al minorenne: i gravi indizi reggono, ma la scelta del carcere va motivata sul progetto educativo (Cass. pen. 6826/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 6826 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 36254/2025; camera di consiglio del 13 gennaio 2026) — Presidente Pellegrino, Relatore Sgadari.

Il principio di diritto

In tema di misure cautelari applicate al minorenne, la scelta della custodia in carcere impone una motivazione approfondita sull’adeguatezza della misura, che tenga conto dello status familiare, dei percorsi educativi in corso e della disponibilità a misure meno gravi offerte dalla legislazione minorile: la genericità della motivazione su questo punto determina l’annullamento con rinvio. Restano invece inammissibili i motivi che non si confrontano con la piattaforma indiziaria (dichiarazioni della vittima e individuazione fotografica); e chi eccepisce l’inutilizzabilità di un atto deve indicarlo e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario (prova di resistenza).

Il fatto

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, in sede di riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un minorenne per rapina e lesioni personali aggravate, commesse insieme ad altri complici ai danni di un cittadino invalido, aggredito in una stazione ferroviaria deserta in orario serale: sottrazione del telefono cellulare e, con pugni al volto, caduta dell’unico dente posseduto, frattura delle ossa nasali e contusioni. Il ricorrente deduceva sette motivi: insussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; difetto di motivazione sull’adeguatezza della misura (a fronte della disponibilità del genitore a trasferirlo con inserimento lavorativo e scolastico); disparità con il coindagato maggiorenne agli arresti domiciliari; inutilizzabilità di intercettazioni ex art. 270 c.p.p.; errata qualificazione come rapina e insussistenza delle aggravanti.

La motivazione

La Seconda Sezione ritiene il ricorso parzialmente fondato. Sono generici o manifestamente infondati i motivi su gravi indizi, inutilizzabilità, qualificazione e aggravanti: la piattaforma indiziaria si fonda in via principale sulle dichiarazioni della vittima — coerenti, riscontrate dal referto medico e dagli accertamenti di polizia giudiziaria — e sull’individuazione fotografica del ricorrente, elementi di cui il ricorso non dà conto. Sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’eccezione non supera la prova di resistenza: chi la solleva deve indicare gli atti viziati e la loro incidenza sul compendio indiziario (Sez. U, n. 23868 del 2009, Fruci; Sez. 3, n. 3207 del 2014, dep. 2015).

La qualificazione come rapina resta ferma: provata la sottrazione violenta del cellulare, è irrilevante la durata dell’impossessamento, ed è indifferente che l’azione potesse non contenere un fine di profitto, inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale (Sez. U, n. 41570 del 2023). Sussistono le aggravanti: la minorata difesa (stazione deserta, orario serale, vittima invalida) e i futili motivi, accertati con il metodo bifasico che verifica la sproporzione oggettiva tra reato e movente e la sua matrice soggettiva (Sez. 1, n. 45290 del 2024), a fronte dell’assenza di fine di profitto e della gravissima violenza. Confermata l’aggravante delle lesioni: anche una menomazione minima ma apprezzabile di un organo la integra (art. 583, comma primo, n. 2, c.p.; Sez. 5, n. 4177 del 2014, dep. 2015), a maggior ragione l’avulsione dell’unico dente posseduto dalla vittima. Manifestamente infondato anche il motivo sul pericolo di reiterazione, ampiamente motivato dal Tribunale sulla gravità del fatto e sulla personalità del ricorrente, già attinto — nonostante la giovane età — da diversi procedimenti per fatti di violenza.

Il ricorso è invece fondato sulla graduazione della misura: l’ordinanza non ha offerto una motivazione approfondita che tenesse conto dello status familiare del minore, del suo proposito di scontare fuori dalla Sicilia una misura meno grave e dei processi educativi in corso. Su questo punto si impone un nuovo esame di merito, che assorbe ogni altra argomentazione difensiva.

Dispositivo: annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare, con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Palermo in diversa composizione (art. 309, comma 7, c.p.p.); inammissibilità del ricorso nel resto.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce un doppio binario nel giudizio cautelare minorile. Sui gravi indizi e sulla qualificazione del fatto, il controllo di legittimità è rigoroso verso i motivi generici che non si misurano con la motivazione: individuazione fotografica e dichiarazioni della vittima, se non specificamente aggredite, reggono la misura, e l’eccezione di inutilizzabilità è inefficace senza prova di resistenza. Sulla scelta della misura, invece, la specialità della giurisdizione minorile impone una motivazione rafforzata: il carcere non può essere disposto senza confrontarsi con le alternative meno afflittive, con lo status familiare e con i percorsi educativi. Per la difesa del minore, la leva più efficace è documentare in modo concreto progetti educativi, lavorativi e scolastici e la disponibilità a misure alternative.

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