Ammissione con riserva alla prova suppletiva per la candidata impossibilitata (TAR Puglia n. 441 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali, l’Amministrazione che abbia programmato una sessione suppletiva per i candidati impossibilitati a partecipare alla prova, non può lasciare priva di calendarizzazione la relativa data, dovendo garantire l’effettiva partecipazione alla procedura. L’illegittimo silenzio serbato sull’istanza di differimento presentata da una candidata in stato di gravidanza a rischio configura un vizio procedurale che legittima l’ammissione con riserva all’espletamento della prova, da eseguirsi in via cautelare, in attesa della definizione del giudizio di merito.

Il Fatto

Una candidata, docente in stato di gravidanza a rischio, aveva inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale competente e al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta ad ottenere lo spostamento della sede della prova concorsuale o, in alternativa, il differimento della stessa ad altra data. L’Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro, né prima della data della prova, alla quale la candidata non aveva potuto partecipare, né successivamente, nonostante una diffida-sollecito. La mancata partecipazione aveva comportato l’esclusione dalla graduatoria di merito, pubblicata con decreto dell’11 luglio 2025, avverso il quale la ricorrente aveva proposto ricorso, chiedendo l’annullamento e, in via cautelare, di essere ammessa all’espletamento della prova.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione resistente, nella propria memoria difensiva, aveva essa stessa significato di aver programmato una sessione suppletiva ad hoc per altri candidati che si erano trovati nell’impossibilità di partecipare alla procedura concorsuale, senza tuttavia aver proceduto alla relativa calendarizzazione. Questa circostanza ha costituito il presupposto logico-giuridico della decisione.

Il Collegio ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., disponendo l’ammissione della ricorrente all’espletamento della prova. L’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze della candidata, infatti, aveva determinato un pregiudizio irreparabile, consistente nell’impossibilità di concorrere all’assegnazione del posto. La tutela cautelare è stata modellata in modo da non pregiudicare l’esito del giudizio di merito, ma da garantire alla ricorrente la possibilità di partecipare alla prova concorsuale.

Il TAR ha, inoltre, disposto che la prova dovesse essere svolta entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte dell’ordinanza, fissando il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. Ha infine ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *