Cittadinanza: il permesso di lungo periodo sopravvenuto impone il riesame dell’istanza (TAR Marche n. 261 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è subordinata, ai sensi dell’art. 9.1 della legge n. 91/1992, al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce titolo sufficiente ad attestare tale conoscenza, senza necessità di ulteriori certificazioni. Il suo conseguimento nel corso del procedimento integra un elemento sopravvenuto che l’Amministrazione deve valutare, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 in materia di rilascio e rinnovo del permesso. Ove tale circostanza non sia stata portata a conoscenza della Prefettura e non risulti valutata, il provvedimento di inammissibilità è illegittimo e va annullato ai fini di un riesame in contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente presentava domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La Prefettura di Pesaro-Urbino, con provvedimento del 21.02.2023, dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendo non idoneamente documentato il livello di conoscenza della lingua italiana richiesto.

Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Marche, deducendo la violazione degli artt. 9 e 9.1 della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere. Sosteneva, da un lato, di aver conseguito nelle more un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e, dall’altro, di aver prodotto una certificazione di livello B1 rilasciata da ente accreditato. La domanda cautelare era respinta per assenza di danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 9.1 della legge n. 91/1992, che impone di dimostrare la conoscenza della lingua all’atto della presentazione dell’istanza. Tra le modalità ammesse la norma annovera la titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo o la produzione di idonea certificazione.

Il Tribunale chiarisce che, quando il richiedente sia già in possesso del permesso di lungo periodo, tale titolo è sufficiente ad attestare le competenze linguistiche e non occorrono ulteriori certificazioni. Il possesso del titolo, dunque, esaurisce l’onere documentale imposto dalla norma.

Nel caso concreto il ricorrente ha conseguito il permesso nelle more del procedimento, quindi dopo la domanda. Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che tale circostanza non fu portata a conoscenza dell’Amministrazione e non fu valutata. Il Collegio la qualifica come elemento sopravvenuto, rilevante per il buon esito del procedimento, sul modello dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

La conclusione tiene anche a fronte dell’eccezione dell’Avvocatura, secondo cui il certificato prodotto proveniva da una sede di esame e non da un ente certificatore. Il Tribunale osserva che, pur non essendo valido quel certificato, il possesso del permesso di lungo periodo non può non essere considerato, in assenza di ulteriori motivi ostativi, dovendosi presumere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il ricorso è pertanto accolto ai fini di un riesame dell’istanza, in contraddittorio con l’interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, tenendo conto del titolo di soggiorno conseguito. L’atto impugnato è annullato; le spese processuali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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