Innalzamento del piano di campagna legittimo se evincibile dal progetto esecutivo (TAR Emilia-Romagna n. 109 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’innalzamento del piano di campagna di un lotto oggetto di un intervento edilizio complesso è autorizzato quando, pur non essendo analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire, risulti oggettivamente evincibile da tale documento e sia dettagliatamente individuato nelle tavole del progetto esecutivo alle quali la relazione espressamente rinvia. La disciplina locale che impone di preservare l’assetto morfologico dei paleodossi non preclude le nuove edificazioni ove la funzione di contenimento idraulico sia comunque garantita da una diversa e più radicale soluzione tecnica. La decadenza del piano particolareggiato non determina l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato per il completamento delle opere non attuate, in virtù dell’ultrattività residuale dei piani attuativi. L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è legittima quando deriva da un fatto sopravvenuto che ha modificato la perimetrazione della fascia di rispetto.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di immobili adiacenti a un lotto di circa 78.000 mq, segnala al Comune l’abusivo innalzamento del piano di campagna realizzato dalla controinteressata nella costruzione di un nuovo stabilimento industriale. L’innalzamento, fino a un metro, avrebbe interessato l’intero lotto, comprese la viabilità e i parcheggi, e non sarebbe stato autorizzato dal permesso di costruire né dalle successive SCIA in variante. Il Comune respinge l’esposto e la diffida; la società impugna tale diniego, l’autorizzazione paesaggistica sopravvenuta e il successivo diniego di accesso.

Le resistenti eccepiscono in via pregiudiziale l’inammissibilità e l’irricevibilità per la natura non lesiva dell’atto impugnato e per l’acquiescenza ai titoli edilizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio soprassiede all’esame delle eccezioni in rito per l’accertata infondatezza nel merito di entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, il permesso di costruire non doveva contenere l’analitica descrizione di ogni singolo intervento: in un progetto di tale complessità, la relazione tecnica necessariamente rinvia alla documentazione esecutiva. Le tavole grafiche richiamate individuano esattamente l’innalzamento contestato, che risulta pertanto autorizzato.

Infondata è anche la censura sulla tutela dei paleodossi ex art. 15 del PSC. La norma ammette le nuove edificazioni compatibili con la struttura idraulica; nella specie la funzione di contenimento è garantita dalla nuova opera idraulica in cemento armato decisa in Conferenza di servizi per la regimentazione del Canal Torbido.

Quanto ai limiti di altezza, l’intervento attua un piano particolareggiato di iniziativa privata approvato nel 2005, cui si applica la disciplina del PRG allora vigente, priva di limitazioni per i fabbricati industriali. La tardività del titolo rispetto alla validità decennale del piano non ne comporta l’illegittimità: l’art. 17, comma 3, della legge urbanistica consente il completamento delle opere non attuate, secondo l’orientamento che evita il danno urbanistico dell’incompiutezza.

Infine, l’autorizzazione paesaggistica ordinaria è legittima: la nuova perimetrazione della fascia di rispetto del Canal Torbido, conseguente alla ricognizione regionale dei corsi d’acqua, costituisce fatto sopravvenuto che imponeva l’iter ordinario, senza efficacia retroattiva sui titoli già rilasciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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