Elusione del giudicato sullo stallo invalidi e nullità dell’ordinanza sindacale (TAR Sicilia n. 673 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, è manifestamente elusiva del giudicato l’ordinanza con cui l’amministrazione, in sede di riedizione del potere, non dia corretta attuazione all’effetto conformativo della sentenza, omettendo di pronunciarsi sulla specifica richiesta e di esternare le ragioni del diniego. Il provvedimento così adottato è nullo e non costituisce valida esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina quindi la corretta attuazione del giudicato entro un termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La mancata condanna al pagamento della penalità di mora è giustificata dall’esigenza di contenere la spesa pubblica, quando le misure disposte assicurino la tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso avverso il diniego di assegnazione di uno spazio di sosta riservato a persona con disabilità, sentenza confermata in appello. La sentenza, notificata unitamente ad atto di diffida, non ha ricevuto esecuzione da parte del Comune, rimasto non costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato un’ordinanza sindacale che ha istituito uno spazio di sosta riservato agli invalidi, utilizzabile da tutti i veicoli che trasportino persone disabili munite di contrassegno. La ricorrente ha eccepito che l’atto è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non ha ricevuto concreta attuazione per mancata apposizione della segnaletica e prevede un parcheggio generico, non personalizzato, evidenziando inoltre un vizio di incompetenza per essere stato adottato dal Sindaco anziché dal dirigente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal contenuto della sentenza ottemperanda, che ha annullato il diniego originario in quanto carente di adeguata esternazione delle ragioni ostative all’assegnazione dello spazio, con particolare riguardo all’ubicazione dell’abitazione all’interno di una zona ad alta densità di traffico.

Da tale pronuncia deriva un preciso effetto conformativo: il Comune, in sede di riedizione del potere, avrebbe dovuto esercitare la discrezionalità accordata dall’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, dei quali la motivazione del provvedimento deve dare conto.

L’ordinanza sindacale è giudicata manifestamente elusiva del giudicato sotto due profili. Da un lato, essa ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di istituzione di uno spazio di sosta riservato, prevedendo non uno spazio ad personam ma uno spazio utilizzabile da tutti i veicoli che trasportino persone disabili. Dall’altro, non ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto di non poter assegnare alla ricorrente, come richiesto, uno spazio di sosta ad personam ai sensi dell’art. 381, comma 5, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara la nullità dell’ordinanza sindacale e ordina al Comune di dare corretta attuazione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale di altro Comune, con facoltà di delega a funzionario in possesso della necessaria professionalità.

Quanto alla richiesta penalità di mora, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per comminarla: le misure disposte sono sufficienti ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata e la mancata condanna si giustifica con l’esigenza di contenere la spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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