Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta stipula della convenzione urbanistica (TAR Puglia n. 1490 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., deve essere dichiarata quando la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulta pienamente soddisfatta da una sopravvenienza, quale la stipula della convenzione attuativa di un intervento urbanistico, intervenuta nel corso del giudizio. La declaratoria prescinde da un accertamento di fondatezza o infondatezza della domanda e non implica una statuizione sulla soccombenza virtuale. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando il ritardo amministrativo sia stato determinato, quanto meno in termini di concorso, da vicende estranee all’Amministrazione, come le procedure di regolazione della crisi d’impresa che hanno interessato la società mandante dell’ATI costituita con la ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, componente di un’associazione temporanea di imprese, aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva revocato parzialmente le determinazioni dirigenziali di assegnazione dell’area e rideterminato l’intersettore del piano di zona, chiedendo inoltre l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di sottoscrizione della convenzione relativa al Contratto di quartiere II “Borgovilla-Patalini”. Con sentenza non definitiva, il giudizio era stato parzialmente definito con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e dei primi due atti di motivi aggiunti. La controversia era rimasta incentrata sul terzo atto di motivi aggiunti, volto a contestare il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di stipula della convenzione e a ottenere il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, con atto stipulato in data successiva all’udienza di discussione, la convenzione per l’attuazione del Contratto di Quartiere era stata finalmente sottoscritta. La stessa difesa della ricorrente aveva dichiarato che la sopravvenienza aveva fatto cessare ogni motivo di prosecuzione della controversia. In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa azionata rimasta pienamente soddisfatta.
Quanto alla disciplina delle spese, il Collegio ha ricostruito l’articolato iter procedimentale, protrattosi per numerosi anni, caratterizzato da un complesso programma di azioni pubbliche e private con il coinvolgimento di diversi enti. Il ritardo nella stipula della convenzione è risultato imputabile, in termini di concorso, anche alle vicende di regolazione della crisi d’impresa che avevano interessato la società mandante dell’ATI. Il Comune ha dedotto, senza contestazione, che la sottoscrizione era divenuta possibile solo dopo la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, pronuncia successiva alla notifica del ricorso avverso il silenzio. La stipula è poi avvenuta solo dopo la sostituzione, nell’ATI, della società mandante.
Tali circostanze hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla complessità e agli articolati sviluppi dell’intera vicenda contenziosa, sia per la fase impugnatoria già definita con la sentenza di improcedibilità, sia per la più recente azione avverso l’inerzia. La pronuncia non contiene statuizione sulla fondatezza delle domande risarcitorie, assorbite dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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