Revisione prezzi nei contratti Consip di servizi: diritto riconosciuto al 100% della variazione ISTAT (TAR Puglia n. 1174 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso revisionale nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di servizi e forniture stipulati con la pubblica amministrazione costituisce un diritto soggettivo perfetto, la cui disciplina speciale ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 prevale su quella codicistica dell’art. 1664 c.c. Le clausole contrattuali che prevedono la revisione prezzi hanno natura imperativa e la loro violazione comporta la nullità delle sole pattuizioni difformi, con inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. copre sia le controversie relative all’an che quelle relative al quantum della revisione. Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e non dalla scadenza del pagamento dei corrispettivi.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, aveva stipulato con un istituto comprensivo un Ordinativo Principale di Fornitura. La società chiedeva l’accertamento del diritto alla revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, pari a € 1.934,00 oltre IVA, e l’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione scolastica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025. La Suprema Corte, con ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, ha chiarito che tale giurisdizione ha portata ampia e generale, coprendo sia le questioni relative all’an che quelle relative al quantum della revisione, superando il tradizionale riparto fondato sulla natura della posizione giuridica azionata.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 impone l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuata, disciplina che prevale sull’art. 1664 c.c. La convenzione Consip e il capitolato tecnico avevano previsto l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo FOI, applicabile decorsi dodici mesi dalla stipula dell’Ordinativo.

La clausola di revisione è stata qualificata come norma imperativa, non derogabile in via pattizia, con inserzione automatica nelle pattuizioni difformi e nullità delle sole clausole contrarie. La presenza di tali meccanismi ha comportato il riconoscimento del diritto della società alla revisione prezzi a partire dal secondo anno di attività.

Quanto agli interessi moratori, il TAR ha accolto la domanda solo dalla pubblicazione della sentenza, escludendo la decorrenza dalla scadenza del pagamento dei corrispettivi. Prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale, non può trovare applicazione l’interesse legale di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002. La parziale soccombenza reciproca e la complessità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *