Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 3281 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo l’esatta dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è ammissibile e il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento, nominando per il caso di inerzia il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1638/2024 pubblicata il 29.03.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 15.11.2024.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento della sussistenza di un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Su un piano sostanziale, il Tribunale ribadisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme come calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Quanto al profilo temporale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. La condanna alle spese segue l’inadempimento non contestato.
Nota della Redazione
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