Ricorso contro il silenzio inammissibile se non provata la proprietà (TAR Campania n. 1690 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso avverso il silenzio è inammissibile quando l’interesse ad agire si fonda sulla titolarità del diritto di proprietà del bene inciso e il ricorrente non ne dia prova documentale. Non è sufficiente la mera allegazione della titolarità, propria o del difensore, se questa non trova riscontro negli atti di causa e nella documentazione acquisita. La carenza di prova della legittimazione impedisce l’esame nel merito della domanda, anche quando l’Amministrazione non si sia costituita in giudizio. Resta fermo che presupposto della condanna per silenzio è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia: l’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile o improcedibile, salvo che l’atto sia meramente infraprocedimentale o soprassessorio.

Il Fatto

I ricorrenti si qualificano proprietari per successione di terreni siti nel territorio di un Comune, sui quali l’Amministrazione aveva realizzato nel 2006 opere di ampliamento della rete idrica. L’occupazione era stata preceduta, nel 2005, da una richiesta di autorizzazione all’accesso delle maestranze, assentita dalla proprietà nelle more della definizione della cessione bonaria delle aree. Seguivano interlocuzioni e una proposta di acquisto solo parziale.

Con diffida del 01.08.2024, notificata a mezzo pec il 19.08.2024, i ricorrenti intimavano la restituzione delle aree occupate ovvero l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con versamento del corrispettivo, delle indennità e dei danni. Il Comune restava inerte. I ricorrenti propongono allora ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda la regola generale: presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore alla proposizione, o improcedibile per sopravvenuta carenza, se successivo.

L’inerzia resta invece colpevole, e l’interesse ad agire permane, se l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine ovvero adotta un atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma un rinvio sine die. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 8349 del 2019.

Il Tribunale aggiunge un secondo e decisivo profilo. Quando l’interesse a ricorrere si fonda sulla titolarità del diritto di proprietà sul bene inciso, il ricorso è inammissibile se la parte, per espressa eccezione del resistente o per rilievo d’ufficio, non abbia comprovato la propria legittimazione dando prova di essere proprietaria del terreno. Non basta la mera allegazione della parte o del difensore, se priva di riscontro negli atti e nella documentazione acquisita. Il Collegio richiama TAR Catania, sez. I, n. 3030 del 2014.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato la titolarità del diritto dominicale invocato, in carenza di un’univoca allegazione documentale. La situazione di fatto rappresentata in ricorso — proprietà in capo a due soggetti — contrasta infatti con la corrispondenza depositata in giudizio, dalla quale emerge l’esistenza di un unico proprietario.

Il gravame è pertanto inammissibile. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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