Abuso edilizio e natura non scriminante degli interventi funzionali all’attività commerciale (TAR Puglia n. 1168 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, è atto a carattere essenzialmente vincolato, privo di margini discrezionali, sicché l’onere motivazionale è assolto con la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e l’applicazione della misura sanzionatoria. La trasformazione di un ambiente da “legnaia” a laboratorio per la preparazione di alimenti e il mutamento funzionale di una sala seminterrata integrano modifiche dell’organismo edilizio che richiedono il preventivo titolo abilitativo, assumendo rilievo la concreta funzione esercitata nei locali e non la classificazione astratta della categoria urbanistica. Non costituisce volume tecnico la struttura di rilevanti dimensioni, stabilmente infissa e funzionalmente connessa all’attività commerciale, che determina un incremento plano-volumetrico. La realizzazione di un laghetto artificiale di notevoli dimensioni e l’installazione stabile di gazebi destinati a deposito e ricovero autovetture comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con la conseguente necessità di un valido titolo edilizio.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di bar-ristorante-sala ricevimenti, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di plurime opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal permesso di costruire, tra cui una cella frigorifera con tettoia sovrastante, la trasformazione di una legnaia in deposito e laboratorio, un laghetto artificiale, un manufatto e vari gazebi. La società deduceva la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di motivazione del provvedimento, sostenendo l’inesistenza delle difformità contestate sulla base di una consulenza tecnica di parte. Il Comune resisteva in giudizio, contrastando le argomentazioni della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure dedotte. In primo luogo, ha chiarito che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede una motivazione particolarmente estesa, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che fondano l’adozione della misura repressiva, senza che possa trovare spazio la tutela dell’affidamento di chi abbia realizzato opere abusive.
Quanto alla natura delle opere, il Collegio ha escluso che la trasformazione della legnaia in deposito e laboratorio per la preparazione di alimenti configuri una mera diversa modalità di utilizzo interno, trattandosi di modifica funzionale dell’organismo edilizio che incide sul carico urbanistico e sull’assetto autorizzato dell’immobile. Analogamente, la destinazione della sala seminterrata a locale lavaggio stoviglie è stata qualificata come mutamento funzionale rilevante, in considerazione della concreta attività esercitata nei locali.
Il Tribunale ha poi escluso che la cella frigorifera potesse qualificarsi come volume tecnico, ricorrendo la nozione solo per i locali esclusivamente adibiti alla collocazione di impianti indispensabili e privi di autonomia funzionale. Nella specie, la struttura presentava dimensioni rilevanti, era stabilmente infissa e funzionalmente connessa all’attività commerciale, determinando un incremento plano-volumetrico, sicché la sua realizzazione e quella della sovrastante tettoia necessitavano di preventivo titolo abilitativo.
Infine, il Collegio ha ricondotto il laghetto artificiale e i gazebi installati a scopo di deposito tra gli interventi che comportano una stabile trasformazione del territorio, escludendo la natura pertinenziale o temporanea delle opere e confermando la legittimità dell’ordine di demolizione, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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