Non luogo a provvedere sulla nomina del commissario ad acta per sopravvenuto pagamento (TAR Puglia n. 1166 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo di pagamento scaturente dal giudicato determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo. Tale evenienza impone al giudice amministrativo di dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta, non ricorrendo più i presupposti per l’esercizio del potere sostitutorio. La pronuncia assume natura prettamente processuale, sicché le spese della fase, caratterizzata dal suo profilo non contenzioso, possono essere integralmente compensate tra le parti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con cui l’Azienda Sanitaria Locale era stata condannata ad erogare a due minori il trattamento riabilitativo con metodo ABA nonché a corrispondere loro determinate somme, oltre interessi e rivalutazione. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo, passato in giudicato, gli interessati adivano il TAR ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., ottenendo una sentenza di ottemperanza che ordinava l’integrale adempimento entro il termine di sessanta giorni.

Persistendo l’inerzia dell’ente, i ricorrenti proponevano istanza per la nomina di un commissario ad acta, al fine di ottenere l’adozione degli atti necessari alla piena esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

All’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla nomina del commissario ad acta, avendo l’amministrazione resistente provveduto integralmente al pagamento delle somme riconosciute dai titoli giudiziari azionati.

Il TAR ha ritenuto che tale dichiarazione, intervenuta nel corso del giudizio, privasse di ogni utilità la prosecuzione del procedimento. L’accertamento dell’avvenuto adempimento, infatti, fa venir meno il presupposto stesso dell’azione di ottemperanza, che è rappresentato dalla necessità di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato in caso di inerzia o violazione da parte dell’amministrazione.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza, non essendovi più margini per l’esercizio del potere sostitutorio. Quanto alle spese, il giudice ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando il carattere non contenzioso della fase, nella quale la decisione finale è stata determinata esclusivamente dall’adempimento spontaneo dell’ente, intervenuto prima dell’adozione di qualsiasi misura coercitiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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