Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e penalità di mora (TAR Lazio n. 153 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, al pari della sentenza passata in giudicato, costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., essendo impugnabile solo con la revocazione o l’opposizione di terzo nei casi di cui all’art. 656 c.p.c. Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolve a una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non compensativa del danno, e non è manifestamente iniqua quando è determinata nella misura degli interessi legali. L’astreinte è dovuta dal giorno della notifica dell’ordine di pagamento contenuto nel titolo sino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a termine del comparto scolastico, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva accertato il suo diritto alla progressione economica e condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive, con interessi legali. A quel titolo si è aggiunto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina, non opposto e dichiarato esecutivamente definitivo, per un importo complessivo di € 6.978,65 oltre accessori.
Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione nel gennaio 2022, ma il pagamento non è seguito. Il ricorrente ha quindi depositato ricorso per ottemperanza nel maggio 2025, dolendosi del perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, riconoscendo che il decreto ingiuntivo non opposto è titolo azionabile in ottemperanza. La conclusione poggia sul richiamo all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. e su un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui il decreto non opposto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato, con i soli rimedi della revocazione e dell’opposizione di terzo. Ne deriva il valore di cosa giudicata anche ai fini dell’esecuzione.
Verificato il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo, termine dilatorio per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con pagamento delle somme e degli interessi legali sino al soddisfo.
Viene poi esaminata la domanda di penalità di mora. Richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208, e il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ribadisce la natura sanzionatoria dell’istituto. La medesima disposizione esclude l’iniquità manifesta quando l’astreinte è pari agli interessi legali: tale parametro viene assunto dal Tribunale per la quantificazione, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo.
L’astreinte decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento contenuto nel titolo fino al soddisfacimento del credito o, in alternativa, all’insediamento del commissario ad acta, con onere del ricorrente di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine e l’insediamento. In caso di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone, con compenso liquidato in € 1.000,00 salvo conguaglio. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono riconosciute all’avvocato dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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