Improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 17493 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, evocando con un richiamo onnicomprensivo le ipotesi di cui all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., deduca profili eterogenei e logicamente incompatibili, senza censurare in modo puntuale la decisione impugnata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. ad opera dell’art. 54, D.L. n. 83/2012, è ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È altresì inammissibile il ricorso che presenti una ricostruzione carente dello svolgimento del giudizio e dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dal Comune, rilevando che la causa era stata iscritta a ruolo tardivamente, solo il 15 marzo 2023. Il primo deposito telematico, effettuato il 13 marzo 2023, era stato rifiutato dalla cancelleria perché privo dell’atto di appello e della sentenza impugnata; il ricorrente, ricevuta la comunicazione di rifiuto il giorno stesso, aveva atteso due giorni prima di attivarsi e procedere al deposito regolare.

La Corte territoriale aveva disatteso l’istanza di rimessione in termini, attribuendo l’esito negativo del primo deposito a un malfunzionamento del sistema informatico in uso alla difesa del Comune e rilevando un ingiustificato ritardo nell’attivarsi presso la cancelleria. Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto molteplici profili. In primo luogo, il ricorso presentava una ricostruzione carente dello svolgimento del giudizio e dei fatti di causa, non individuando neppure l’oggetto del giudizio e omettendo di precisare le date di deposito e notifica della decisione di prime cure, in violazione dell’art. 366 c.p.c.

In secondo luogo, il richiamo onnicomprensivo alle ipotesi di cui all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. rendeva di per sé il ricorso inammissibile, perché fondato su profili eterogenei e logicamente incompatibili. La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui la deduzione cumulativa di vizi differenti non consente di comprendere l’effettiva censura mossa alla decisione impugnata.

Quanto alla dedotta violazione del difetto di motivazione, la Corte ha rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto al c.d. “minimo costituzionale”. L’anomalia motivazionale è denunciabile solo quando si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come nei casi estremi della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente o perplessa. Nessuna di tali carenze estreme era ravvisabile nella sentenza impugnata, che esponeva il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma completo, univoco e comprensibile.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dar atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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