Sospensione cautelare confermata per opere accessorie a stabilimento balneare nonostante vincolo idraulico (TAR Puglia n. 444 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, le opere accessorie e serventi rispetto all’attività di impresa, ancorché realizzate su area demaniale marittima, esprimono un limitato impatto sul territorio e meritano tutela preminente nel bilanciamento con l’interesse pubblico alla loro inibizione. La variazione di destinazione d’uso di un vano esistente, che non richieda alcuna opera edilizia ma solo la revisione dell’impianto elettrico, non è preclusa dalla sola perimetrazione dell’area in zona a media pericolosità idraulica, atteso che tale vincolo attiene alla realizzazione di nuove costruzioni e non al mero cambio di destinazione di locali già esistenti. L’istanza di revoca di un’ordinanza cautelare, in mancanza dei termini a difesa, può essere esaminata quale memoria difensiva, laddove le ragioni del provvedimento originario meritino integrale conferma.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Salve, presentava una SCIA per il posizionamento di una pedana in legno, di una torretta del bagnino e di un’area pronto soccorso, opere accessorie alla propria attività di stabilimento balneare. Il Comune emetteva plurimi provvedimenti di inibizione all’intervento e di diffida alla sospensione dell’attività, contestando la carenza di titoli edilizi e la sopravvenuta introduzione di vincoli idrogeologici sull’area.
Con ricorso e due atti di motivi aggiunti, la società impugnava i provvedimenti comunali. L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza del 9.7.2026, che disponeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla decisione di merito. Avverso tale ordinanza, il Comune proponeva istanza di revoca, deducendo un presunto refuso motivazionale in ordine alla pericolosità geomorfologica anziché idraulica dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, ha esaminato l’istanza di revoca presentata dal Comune, rilevando che la stessa può essere valutata quale memoria difensiva, in assenza dei termini a difesa. La motivazione dell’ordinanza cautelare del 9.7.2026 è stata ritenuta meritevole di integrale conferma, non ravvisandosi i presupposti per la revoca.
Quanto alla dedotta contraddizione sulla natura del vincolo, il Collegio ha chiarito che, secondo la relazione tecnica di parte, l’area privata interessata dall’intervento n. 3 risulta perimetrata a media pericolosità idraulica e non geomorfologica. Tuttavia, tale intervento consiste esclusivamente nella variazione di destinazione d’uso del vano destinato a cabina in vano per pronto soccorso, che non necessita di alcuna opera edilizia, ma solo della revisione dell’impianto elettrico. Ne consegue che la perimetrazione idraulica non assume valenza preclusiva.
Il bilanciamento degli interessi rimane favorevole alla società ricorrente, attesa la natura accessoria e servente delle opere alla attività di impresa e il loro limitato impatto sul territorio. La tutela cautelare è stata pertanto confermata, con fissazione dell’udienza per la trattazione dell’istanza di revoca alla camera di consiglio del 16.9.2026 e dell’udienza pubblica di merito al 27.1.2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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