La maggiorazione ex art. 27 l. 689/81 è sanzione (Cons. Stato n. 10072 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall’art. 27, comma 6, legge n. 689/1981 ha natura sanzionatoria e funzione deterrente, non costituendo effetto automatico del mero decorso del tempo, ma presupponendo l’imputabilità e la colpevolezza dell’inadempimento. L’atto con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato applica tale maggiorazione è strumentale non alla mera riscossione di un credito accertato, ma alla determinazione dell’an e del quantum di una sanzione aggiuntiva. Ne consegue che la controversia relativa a tale atto rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 134, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con esclusione del frazionamento della medesima materia tra autorità giudiziarie diverse. Resta fermo che l’opposizione alla cartella di pagamento per la sola riscossione della sanzione principale appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato innanzi al TAR Lazio il ruolo esecutivo formato dall’AGCM nel marzo 2025 e la conseguente cartella di pagamento notificata nel maggio 2025. Il ruolo faceva applicazione della sanzione antitrust rideterminata in sede di ottemperanza e della maggiorazione ex art. 27, comma 6, legge n. 689/1981. La società censurava l’iscrizione a ruolo sotto plurimi profili: violazione dell’art. 474 cod. proc. civ., difetto dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito, illegittima applicazione della maggiorazione.
Il TAR adito, con sentenza breve, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che l’opposizione alla cartella esattoriale spettasse al giudice ordinario. La società ha proposto appello, sostenendo la natura sanzionatoria dell’atto e la conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e ribalta la statuizione del primo giudice. In via preliminare, è disattesa l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla sospensione disposta dal giudice ordinario: si tratta di misura cautelare inidonea a definire la sorte degli atti impugnati, ben potendo l’ambito cognitivo del giudice dell’esecuzione atteggiarsi diversamente da quello del giudice amministrativo.
Il Collegio riconosce che, sul piano generale, il rilievo del TAR è corretto: l’opposizione alla cartella di pagamento e al ruolo presupposto per le sanzioni comminate dall’Autorità garante appartiene al giudice ordinario, come affermato da Cass. civ. n. 8116 del 2017. Il discrimine, tuttavia, è di contenuto: nel caso concreto la controversia investe anche l’irrogazione della sanzione rappresentata dalla maggiorazione, applicata dall’Autorità solo con gli atti impugnati.
La giurisprudenza amministrativa consolidata riconosce alla maggiorazione una natura sanzionatoria a funzione deterrente (Cons. Stato n. 6654 del 2023, n. 931 del 2018, n. 3447 del 2018). Il carattere sanzionatorio è reso palese dal fatto che essa non scaturisce da un automatismo giuridico, ma esige quali presupposti aggiuntivi l’imputabilità e la colpevolezza dell’inadempimento. A prescindere dalla veste formale, l’atto è dunque strumentale alla determinazione dell’an e del quantum delle sanzioni aggiuntive.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ. n. 22613 del 2014; n. 23667 del 2009, n. 10411 del 2014, n. 20734 del 2016, n. 8116 del 2017), che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in una lettura costituzionalmente orientata, volta a escludere il frazionamento della materia. Significativo, infine, che lo stesso Tribunale di Roma abbia dubitato del proprio potere di sindacare nel merito l’applicazione della maggiorazione.
L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della causa.
Nota della Redazione
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