Sostituzione del verificatore per ragioni di competenza territoriale (TAR Puglia n. 1136 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. può essere affidata a un soggetto diverso da quello originariamente designato quando emergano ragioni di competenza territoriale che rendano più idoneo il nuovo organo accertatore. Il giudice amministrativo, nel disporre la sostituzione del verificatore, può spostare il luogo di svolgimento delle operazioni istruttorie, fermo restando il rispetto del contraddittorio tra le parti e l’individuazione dei criteri tecnici di accertamento. Il verificatore sostituito è autorizzato a prendere visione ed estrarre copia di ogni atto del fascicolo processuale e a richiedere documenti ai pubblici depositari, e deve redigere una relazione scritta conclusiva. La pronuncia sul compenso e sulle spese resta riservata alla decisione definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di uno stabilimento soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 26.6.2015 n. 105 (c.d. Seveso), ha impugnato l’atto di sospensione delle attività e la conseguente limitazione di esercizio, emesso dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 28, comma 8, d.lgs. n. 105/2015, unitamente agli atti presupposti e conseguenti.
Con ordinanza collegiale n. 897 del 16.06.2026, il TAR aveva disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidandola al Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce o suo delegato, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti tecnici per l’assoggettamento alla normativa Seveso e le caratteristiche del dispositivo di blocco apposto al serbatoio.
La Motivazione della Corte
Il verificatore nominato ha chiesto di essere autorizzato a delegare tutte le operazioni di verificazione al Comandante dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ritenuto pienamente idoneo per competenza tecnica e territoriale, avendo già manifestato la propria disponibilità.
Il Tribunale ha accolto l’istanza, disponendo che tutte le operazioni siano svolte dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Brindisi o suo delegato, nel contraddittorio tra le parti, per l’accertamento delle medesime circostanze già oggetto dell’ordinanza istruttoria n. 897 del 2026.
L’ordinanza specifica i compiti del nuovo verificatore: accertare se le sostanze pericolose presenti nello stabilimento siano inferiori alla soglia di riferimento del d.lgs. n. 105/2015, con corretta individuazione dei criteri tecnici di quantificazione, e verificare le caratteristiche del dispositivo di blocco di massimo livello apposto al serbatoio da mc 100, in particolare se fisso, inamovibile ed inaccessibile.
Il verificatore dovrà operare nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previo avviso alle parti, redigendo una relazione scritta da inviare alle parti per osservazioni, e depositando la relazione finale integrata presso la Segreteria del TAR. Le parti possono indicare propri tecnici che assisteranno alle operazioni.
La trattazione di merito del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 maggio 2027, riservando alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso del verificatore e sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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