Diniego di nulla osta paesaggistico e motivazione concreta del contrasto ambientale (Cons. Stato n. 6369 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta paesaggistico relativo a opere abusive assoggettate a condono edilizio è sorretto da motivazione adeguata quando il contrasto con il contesto tutelato è accertato in concreto, avuto riguardo alla natura degli interventi, ai materiali impiegati e alla consistenza delle opere. La motivazione non è insufficiente per il solo fatto che il provvedimento richiami la sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico: rilevano gli elementi di fatto che dimostrano l’effettiva incidenza dell’opera sul bene tutelato. Il legittimo operato amministrativo non è compromesso da eventuali precedenti illegittimità verificatesi in situazioni analoghe, né la mancata repressione di altri abusi può giustificare un incremento del pregiudizio al bene tutelato. La prescrizione di demolizione delle opere implica che ogni possibilità di riambientazione sia stata scartata.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari di un terreno in area costiera, sul quale la dante causa ha realizzato manufatti, destinati ad attività di stabilimento balneare e parcheggio, in difetto delle preventive abilitazioni edilizie. Per tali opere è stata presentata istanza di sanatoria edilizia ai sensi della l. n. 724/1994 e, ricadendo le opere su area vincolata, istanza di nulla osta paesaggistico ex art. 32 della l. n. 47/1985.
La Commissione Edilizia Integrata del Comune ha espresso parere negativo e il dirigente competente, recependolo, ha denegato il nulla osta. Il TAR Lazio, Sez. II stralcio, con sentenza n. 15892/2023, ha respinto il ricorso dei privati. Da qui l’appello al Cons. Stato, incentrato sull’unico motivo del difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. La questione giuridica centrale attiene alla sufficienza della motivazione del diniego di nulla osta paesaggistico: secondo gli appellanti, il TAR avrebbe dato credito a una valutazione astratta, ricavando l’incompatibilità dalla sola esistenza del vincolo, senza raffronto con la situazione reale dei luoghi.
La Corte osserva invece che la lettura del parere della Commissione e della determinazione che lo ha recepito dimostra come il contrasto con il contesto paesistico di elevato valore sia stato valutato non soltanto in astratto, ma anche in concreto. Gli elementi di concretezza si rinvengono nella natura stessa degli interventi, che hanno pregiudicato le caratteristiche di pregio della zona mediante il livellamento con mezzi meccanici della duna sabbiosa e la sua sostituzione con piazzali realizzati con massicciati in pietrame; nella natura dei materiali utilizzati, non solo il legno; nella consistenza delle opere, atteso che la vasta estensione della superficie in pietrame rende di per sé l’idea dell’impatto visivo.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata considerazione di altri immobili presenti in loco, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa costante secondo cui il legittimo operato amministrativo non è compromesso da eventuali precedenti illegittimità in situazioni analoghe, né la mancata repressione di altri abusi può costituire ragione legittima per incrementare il pregiudizio al bene tutelato.
Nemmeno convince la censura secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di impartire accorgimenti funzionali alla riambientazione delle opere. Il parere della Commissione si conclude con la prescrizione che le opere vengano demolite, il che implica che ogni possibilità di riambientazione è stata scartata, stante il loro radicale contrasto con il bene tutelato.
La motivazione degli atti impugnati assolve dunque in pieno alla funzione sua propria: esternare le ragioni dell’atto, consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Il dedotto vizio di difetto di motivazione non è pertanto ravvisabile. L’appello è infondato e va respinto, senza pronuncia sulle spese, non essendosi il Comune costituito.
Nota della Redazione
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