Sospensione dell’ingiunzione di pagamento per la monetizzazione di standard urbanistici: necessaria verifica nel merito della tardività della pretesa (TAR Puglia, Sez. I, n. 446 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È meritevole di accoglimento l’istanza cautelare di sospensione di un’ingiunzione di pagamento emessa per la mancata cessione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68, qualora sussista un apprezzabile periculum in mora, desumibile dall’ingente ammontare della somma intimata e dalla pendenza di un autonomo giudizio avverso gli atti presupposti. Del pari, la delibazione del fumus boni iuris deve ritenersi positiva allorché le censure dedotte, in particolare quella relativa alla tardività dell’esercizio della pretesa creditoria da parte dell’amministrazione, richiedano un adeguato approfondimento in sede di merito, non potendo essere prontamente risolte in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Racale le aveva ingiunto il pagamento di € 250.000,00 a titolo di monetizzazione di standard urbanistici, ai sensi del DM 1444/68. Avverso tale atto, la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Si costituiva in giudizio il Comune per resistere, mentre spiegavano intervento ad opponendum due società. Nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione sull’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente valutato la sussistenza del periculum in mora, ritenendolo apprezzabile in considerazione dell’ingente somma oggetto dell’ingiunzione di pagamento. Rilevante, altresì, la circostanza che penda un autonomo giudizio avverso gli atti presupposti con i quali l’amministrazione aveva rilevato l’inadempimento della ricorrente rispetto all’obbligo di pagamento.
Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha osservato che le censure dedotte con il ricorso, in particolare quella concernente l’asserita tardività dell’esercizio della pretesa creditoria, necessitano di un approfondimento istruttorio e giuridico che non può essere compiuto nella presente sede cautelare, richiamando i precedenti del TAR Bologna, Sez. II, sent. 392 del 2 marzo 2026 e del TAR Milano, Sez. II, sent. n. 1447 del 15 maggio 2024.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Ha, inoltre, fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 marzo 2027, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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