Interruzione del processo amministrativo per decesso del ricorrente (TAR Puglia n. 1133 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce causa di interruzione del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., il sopravvenuto decesso di una parte in causa, a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione. La verificazione dell’evento interruttivo, che incide sull’effettività del contraddittorio, priva la parte della possibilità di difendersi adeguatamente e determina l’obbligo per il giudice di dichiarare l’interruzione del processo, senza che residui margine per una diversa valutazione. Dall’interruzione consegue che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava una serie di atti relativi all’adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Campi Salentina al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione definitiva e la deliberazione della Giunta Regionale di Puglia che aveva dichiarato la compatibilità paesaggistica dell’adeguamento e l’aggiornamento del PPTR.

Nel corso del giudizio, il difensore di parte ricorrente comunicava il decesso del proprio assistito e formulava istanza di interruzione del processo ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., il quale, rinviando alle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile, prevede che il sopravvenuto decesso di una parte in causa comporta l’obbligo per il giudicante di dichiarare l’interruzione del processo a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione.

Il Tribunale ha evidenziato come il legislatore abbia previsto che la morte della parte o del suo rappresentante legale, la perdita della capacità di stare in giudizio e la cessazione di tale rappresentanza, nonché la morte, radiazione o sospensione del difensore, costituiscono eventi che incidono in modo determinante sull’effettività del contraddittorio. Al verificarsi di uno di tali fatti, la parte non è più nella possibilità di difendersi adeguatamente.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che non restasse che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e degli artt. 299 e ss. cod. proc. amm., non residuando alcun margine di discrezionalità in ordine alla declaratoria. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’interruzione del processo a far tempo dal 25 giugno 2026, data in cui il difensore costituito ha dichiarato il decesso del ricorrente, con conseguente nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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