Scatto convenzionale al primo dirigente e divieto di riassorbimento (TAR Basilicata n. 494 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio alla qualifica di primo dirigente non comporta il riassorbimento dello scatto convenzionale già maturato dal dipendente nella carriera direttiva. L’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 consente il computo complessivo del servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, senza che la promozione possa tradursi in una penalizzazione economica. La lettura che ammette il riassorbimento contrasta con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con il divieto di reformatio in peius nel pubblico impiego, salvo espressa previsione normativa. La soppressione della clausola di riassorbimento nella disciplina vigente conferma la volontà del legislatore di escluderla.
Il Fatto
La ricorrente, primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha agito in giudizio per l’accertamento del diritto allo scatto convenzionale di cui all’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005, del quale era stata privata al momento del passaggio alla qualifica dirigenziale, avvenuto nel corso del 2019. La deducente aveva già conseguito lo scatto nella precedente carriera da funzionario direttivo.
La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento dello scatto nella misura di legge, con il riconoscimento del maggior livello retributivo, degli arretrati e degli accessori, oltre agli effetti sulla posizione previdenziale. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005, che attribuisce lo scatto convenzionale ai primi dirigenti dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. La norma non offre alcun indice che deponga per il riassorbimento dello scatto in occasione della promozione: al contrario, i sintagmi «fermo restando quanto previsto dal comma 2» e «servizio maturato complessivamente» militano in senso opposto.
Sul piano della ratio legis, la disposizione valorizza l’esperienza maturata nel corso della carriera, considerata dal legislatore in modo unitario, senza discriminare tra maturazione nella carriera direttiva o in quella dirigenziale. Ammettere il riassorbimento contrasterebbe con tale finalità, trasformando un avanzamento di carriera in una fonte di penalizzazione economica.
Tale lettura risulterebbe incompatibile con i principi di ragionevolezza e di equità retributiva, oltre che con il divieto di reformatio in peius applicabile nel settore pubblico, salvo diversa previsione normativa espressa, come affermato da Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 5736 del 2024.
La tesi del Ministero collide inoltre con il principio di uguaglianza scolpito dall’art. 3 Cost., che impone di trattare in modo uguale situazioni analoghe. Lo scatto verrebbe riconosciuto ai primi dirigenti che raggiungono i ventisei anni dopo la promozione e negato a chi ha maturato la stessa anzianità prima del transito, senza alcuna ragione normativa, logica o teleologica che giustifichi la disparità. Il Collegio richiama in termini TAR Lazio, sez. I-quater, n. 6602 del 2025 e, in senso analogo, TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3175 del 2024 e TAR Sicilia, sez. V, n. 204 del 2025.
Un ulteriore indice conferma l’accoglimento: la stesura originaria del d.lgs. n. 217 del 2005 prevedeva espressamente, all’art. 79, comma 5, il riassorbimento dello scatto al passaggio alla qualifica superiore, ma tale articolo è stato integralmente riformulato con il d.lgs. n. 127 del 2018. La disciplina vigente non ripropone la clausola di riassorbimento, segnale della volontà del legislatore di espungerla. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al mantenimento dello scatto e condanna dell’Amministrazione al pagamento del maggior livello retributivo, degli arretrati e degli oneri accessori. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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