Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1118 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il diniego di rilascio del codice di identificazione per l’attività di medico certificatore, qualora l’interessato dimostri il successivo reinserimento nell’elenco con conservazione del codice originario. La valutazione dell’interesse alla decisione è ancorata alla data attuale e non a quella di proposizione del ricorso. La compensazione delle spese di lite è disposta quando la peculiarità della vicenda e il decorso del tempo giustificano l’eccezionalità della deroga al principio di soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, un medico, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce aveva rigettato la sua istanza finalizzata ad ottenere il codice di identificazione necessario al rilascio delle certificazioni mediche per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
Nelle more del giudizio, il difensore di parte ricorrente depositava una dichiarazione attestante l’avvenuto reinserimento del proprio assistito nell’elenco dei medici certificatori, con conservazione dell’originario codice di identificazione. Alla luce di tale sopravvenienza, la difesa chiedeva che fosse dichiarato il difetto di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la richiesta di parte ricorrente, ritenendo che la dichiarazione circa l’intervenuto reinserimento nell’elenco dei medici certificatori determinasse il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. La valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse deve, infatti, essere operata con riferimento al momento della decisione e non a quello della proposizione del ricorso.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consegue logicamente all’accertamento che la lesione dedotta in giudizio sia stata eliminata da un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione, il quale ha attribuito al ricorrente quanto richiesto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la peculiarità in fatto della vicenda e il tempo trascorso dalla proposizione del ricorso. Tale deroga al principio generale di soccombenza trova fondamento nella ricorrenza di giusti motivi, riconducibili alle circostanze che hanno caratterizzato lo svolgersi della controversia.
Nota della Redazione
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