Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo il riesame dell’Amministrazione (TAR Molise n. 283 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa a seguito di un nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare che ne aveva disposto il riesame, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La sopravvenuta carenza di interesse non richiede alcuna valutazione nel merito della fondatezza del ricorso originario, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto della volontà della parte di non proseguire il giudizio. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’esito del contenzioso.
Il Fatto
Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio in un reparto del Molise, impugnava il diniego opposto alla sua richiesta di trasferimento definitivo alla Legione Carabinieri Campania, per l’impiego presso reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento, ai sensi dell’art. 398 R.G.A.. Il ricorrente estendeva l’impugnativa al preavviso di diniego e al mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti, deducendo, tra gli altri, la violazione dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992.
All’esito della camera di consiglio, il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 8/2026, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sul dedotto vizio istruttorio e motivazionale, e ordinava all’Amministrazione un riesame della posizione del ricorrente. A seguito di tale riesame, l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento di diniego (n. 360347-C3-T-24 dell’11.05.2026).
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente, in vista dell’udienza camerale, aveva depositato una memoria con cui, dopo aver analizzato il nuovo atto, dichiarava di non voler presentare ricorso per motivi aggiunti e rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del contenzioso, in considerazione degli esiti della riedizione del potere valutativo.
Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione fosse idonea a far venir meno l’interesse al ricorso, in quanto la nuova determinazione dell’Amministrazione, adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva ridefinito l’assetto degli interessi in contesa. In particolare, il giudice ha osservato che la scelta del ricorrente di non contestare il nuovo provvedimento, pur potendolo fare, integra una manifestazione inequivoca della volontà di non proseguire il giudizio.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo necessario esaminare nel merito le censure originariamente proposte, in quanto assorbite dalla sopravvenuta declaratoria.
Da ultimo, il Collegio ha compensato le spese di lite tra le parti, in ragione delle peculiarità fattuali e dell’esito della vicenda controversa, e ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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