La notifica a un Comune deve avvenire al domicilio digitale del Registro delle P.A., non all’indirizzo Ipa (TAR Puglia n. 1116 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni è invalida se effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa) di cui all’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005, qualora l’amministrazione destinataria abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012. L’indice Ipa costituisce strumento di notifica residuale, utilizzabile solo a seguito della verifica che il Registro delle P.A. non contenga l’indirizzo Pec dell’ente. La notifica eseguita erroneamente comporta la rinnovazione d’ufficio ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm., con assegnazione di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di un Comune pugliese di approvazione definitiva di una variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Il ricorso è stato notificato al Comune presso l’indirizzo Pec risultante dall’Indice delle Pubbliche amministrazioni, ma l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il Comune aveva regolarmente comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, mentre la notifica era stata eseguita all’indirizzo Pec risultante dall’Ipa. Il Collegio ha chiarito che la notifica all’indice Ipa è validamente effettuata, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge, solo in via residuale, qualora l’amministrazione non abbia ottemperato all’onere di comunicazione del proprio indirizzo nel Registro delle P.A.
La semplificazione introdotta dal d.l. n. 76/2020, pur escludendo la necessità della notifica presso la sede fisica dell’ente, ha espressamente attribuito una validità subordinata all’Indice Ipa. Nel caso di specie, tale registro non era validamente utilizzabile proprio perché il Comune aveva comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro ufficiale.
Conseguentemente, il TAR ha disposto d’ufficio la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm., unitamente alla ordinanza, assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, a pena di inammissibilità del ricorso ex art. 35 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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