Il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio è regolato dalla disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento (TAR Puglia n. 1117 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio deve essere valutato alla luce della disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, in applicazione del criterio del tempus regit actum. Ne consegue che il rinnovo è subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni prescritte per il rilascio, ivi compresi i limiti distanziometrici di cui all’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021. Il potere esercitato dall’amministrazione è di natura vincolata, con esclusione di ulteriori valutazioni discrezionali in relazione alla fattispecie ostativa.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio commerciale aveva impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli aveva rigettato l’istanza di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio, disponendone la soppressione. Il diniego si fondava su due distinti presupposti: il primo relativo al rinvenimento, nel 2017, di apparecchiature del tipo “Totem” ritenute idonee al collegamento con piattaforme di gioco irregolari; il secondo, di natura sopravvenuta, relativo alla collocazione dell’esercizio a una distanza inferiore a quella minima prescritta rispetto a una rivendita ordinaria munita di distributore automatico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato era sorretto da una doppia motivazione, ciascuna autonomamente idonea a giustificare il diniego. La declaratoria di infondatezza del motivo relativo alla disciplina sopravvenuta ha reso improcedibile, per difetto di interesse, l’esame dell’ulteriore censura concernente il verbale di contestazione del 2017.
Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’applicazione del D.M. n. 51/2021, entrato in vigore dopo la presentazione dell’istanza di rinnovo. Il Collegio ha invece richiamato il consolidato principio per cui il procedimento amministrativo è regolato dal criterio del tempus regit actum: la legittimità del provvedimento finale va valutata sulla base della normativa vigente al momento della sua adozione.
La Corte ha quindi applicato la disposizione di cui all’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come novellato dal D.M. n. 51/2021, che vieta il rilascio del patentino quando la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri o quando, a distanza inferiore, sia installato un distributore automatico. Tanto il rilascio quanto il rinnovo sono soggetti alle medesime condizioni, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione.
Il Tribunale ha infine accertato che la presenza della rivendita ordinaria n. 62 a distanza inferiore a quella minima era documentalmente provata e non contestata. Il provvedimento di diniego è stato pertanto ritenuto legittimo, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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