Giudizio di ottemperanza per l’accredito della carta docente al termine del giudicato (TAR Veneto n. 684 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna la pubblica amministrazione all’accredito della carta docente costituisce titolo eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente prevede il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. L’azione è ammissibile quando sia attestato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. Una volta accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e nomina, sin d’ora, un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, con facoltà di delega e subdelega.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza pronunciata in una controversia promossa da un docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva condannato l’amministrazione a costituire in favore del ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero in copia informatica con asseverazione di conformità. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il docente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta per il caso di inerzia. L’amministrazione, ritualmente notiziata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica al Ministero e il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 integrano la condizione di procedibilità.

Il Collegio ha poi affermato l’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è stata letta nel senso di garantire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, la domanda è stata accolta perché l’amministrazione non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma indicata, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza perdurante oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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