Il diniego di nuova patente dopo la riforma dell’art. 120 C.d.S. resta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1108 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, cod. strada non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma si configura come atto interamente vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, con la conseguenza che la posizione giuridica del richiedente assume la consistenza di diritto soggettivo e la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, che ha esteso ai richiedenti la nuova patente dopo la revoca le situazioni preclusive del comma 1 dell’art. 120 cod. strada, non muta la natura vincolata dell’atto e, quindi, non incide sul riparto di giurisdizione, come confermato dalle Sezioni Unite n. 8188 del 14.3.2022.

Il Fatto

Il ricorrente, già destinatario di un precedente diniego di nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, aveva ottenuto l’annullamento di quel provvedimento con sentenza del TAR Puglia. A seguito di una nuova istanza, la Prefettura aveva nuovamente rigettato la richiesta, rilevando la sussistenza di elementi ostativi costituiti da pregresse condanne non seguite da riabilitazione e dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Avverso tale secondo diniego, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza e, in subordine, domanda di annullamento, deducendo la violazione dell’art. 120 cod. strada nella formulazione antecedente alla legge n. 177/2024.

La Motivazione della Corte

Il TAR osserva che la Prefettura si è pronunciata su una nuova istanza, diversa da quella definita con il precedente giudicato, sicché gli atti impugnati costituiscono esercizio di un nuovo potere amministrativo, da scrutinare alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum. In applicazione di tale principio, il Collegio applica il nuovo testo dell’art. 120, comma 3, secondo capoverso, cod. strada, introdotto dall’art. 9 della legge n. 177/2024, che richiede, anche per il conseguimento della nuova patente, l’assenza delle situazioni preclusive di cui al comma 1.

Quanto alla giurisdizione, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui il diniego per insussistenza dei requisiti morali è atto vincolato, che radica un diritto soggettivo, e pertanto appartiene alla cognizione del giudice ordinario. A tal fine cita le Sezioni Unite n. 8188 del 14.3.2022 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 32977 del 2019.

Il Collegio esclude che la conclusione sia mutata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’automatismo della revoca per i reati in materia di stupefacenti. Richiamando la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2019, il TAR evidenzia che le ragioni del superamento dell’automatismo della revoca non sono riferibili al diniego del titolo, il quale opera a monte del conseguimento della patente e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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