Ottemperanza al giudicato civile e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 754 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il sopravvenuto pagamento del debito da parte dell’amministrazione, in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione intimata in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari, poiché senza il pagamento sopravvenuto sussistevano tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La liquidazione tiene conto dei parametri del D.M. 55/2014, ridotti per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa al processo di esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma corrispondente a tre mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e a titolo di interessi legali, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con mera memoria di stile. In corso di causa la ricorrente ha attestato di aver ricevuto il pagamento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 114 c.p.a. regola il giudizio di ottemperanza e che l’intervenuta esecuzione del giudicato civile, avvenuta nel corso del giudizio, ne determina la cessazione della materia del contendere.
Sulla regolamentazione delle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Ha osservato che il Ministero non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso.
Sussistevano quindi tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Le spese sono state liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, richiamando sul punto un precedente del giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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