Rigetto cautelare per difetto di fumus in gara di guardiania (TAR Puglia n. 419 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso l’aggiudicazione di un appalto di servizi, la censura di anomalia dell’offerta fondata sulla dedotta insussistenza di un importo minimo non riducibile del costo della manodopera deve essere assistita da elementi di prova, non potendosi desumere prima facie la non remuneratività dell’offerta dal solo scostamento rispetto a tale importo. Il requisito del periculum in mora non sussiste per gli appalti di servizi a carattere continuativo, potendo la ricorrente, all’esito del giudizio di merito e in caso di esito favorevole, conseguire il servizio per un periodo di durata pari a quello posto a gara, ancorché con differimento temporale. La tutela cautelare va, pertanto, negata in ragione del prevalente interesse alla continuità del servizio pubblico, già avviato in esecuzione del contratto stipulato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione, disposta dalla stazione appaltante in favore della controinteressata, della procedura aperta avente ad oggetto il servizio annuale di guardiania di un’area di parcheggio pubblico. La ricorrente censurava, in particolare, la mancata verifica di congruità dell’offerta della prima classificata, assumendo che il costo della manodopera indicato in offerta fosse inferiore all’importo minimo non riducibile per l’espletamento del servizio. Chiedeva, quindi, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di gara e l’accertamento del diritto di accesso agli atti, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, adito in sede cautelare, ha preliminarmente scrutinato il requisito del fumus boni iuris, ritenendolo insussistente. L’assunto comune posto a fondamento di tutte le censure attoree — ossia la sussistenza di un costo minimo e non riducibile della manodopera pari a una determinata somma — non risultava, infatti, confortato da alcun elemento di prova. Da tale carenza probatoria non poteva conseguentemente desumersi, in via sommaria, l’anomalia o la non remuneratività dell’offerta dell’aggiudicataria, che aveva indicato per la medesima voce di costo un importo solo di poco inferiore.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento pretorio elaborato in materia di appalti di servizi destinati a svolgersi con continuità nel tempo. In tali fattispecie, la ricorrente, all’esito del giudizio di merito e in caso di esito favorevole, può conseguire il servizio per un periodo di durata pari a quello oggetto di gara, ancorché con un inevitabile differimento temporale. La circostanza, pertanto, esclude il requisito dell’urgenza, venendo meno il rischio di un danno grave e irreparabile.
Il Tribunale ha, infine, bilanciato gli interessi confliggenti, rilevando che la ricorrente aveva dato atto della stipulazione del contratto con la controinteressata e dell’avvio del servizio da parte di quest’ultima. Tale circostanza, unita all’interesse pubblico alla continuità del servizio di guardiania, ha condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.