Automazione dei punteggi di gara e sindacabilità del calcolo algoritmico (TAR Sicilia n. 1157 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di strumenti informatici e di procedure automatizzate per la valutazione delle offerte, pur legittimato e incentivato dal d.lgs. n. 36/2023, non esonera la stazione appaltante dal garantire la piena conoscibilità, verificabilità e rettificabilità delle operazioni di calcolo. I limiti invalicabili dell’automazione sono la trasparenza algoritmica, il contributo umano alla decisione (c.d. riserva di umanità), la imputabilità dell’esito all’organo titolare del potere, la non discriminazione e la sindacabilità giurisdizionale. L’attribuzione fideistica del punteggio a un software di cui la stessa amministrazione ignora le regole di calcolo integra eccesso di potere e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Nel bilanciamento, l’automazione cede di fronte ai principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il Consorzio di Bonifica 9 di Catania ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. Il bando ripartiva 100 punti tra offerta tecnica (80), temporale (5) ed economica (15), articolando l’offerta tecnica in sub-criteri e prevedendo una riparametrazione dei punteggi.

La graduatoria finale collocava al primo posto il consorzio controinteressato con 94,0887 punti e al secondo la società ricorrente con 93,982, con uno scarto di 0,1067 punti. Dopo l’accesso agli atti, la ricorrente ha dedotto l’incompletezza della verbalizzazione: la stazione appaltante ha dichiarato di non disporre dei prospetti di calcolo, eseguiti automaticamente dal software di gestione della gara. Col ricorso principale ha impugnato l’aggiudicazione deducendo errore di calcolo, difetto di verbalizzazione e illegittimo affidamento alla piattaforma informatica. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale per l’esclusione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità del primo motivo. La censura è compiuta e non dubitativa, non ricorrendo la casistica dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, c.p.a. La perizia allegata integra, senza sostituire, la doglianza e si giustifica col principio di sinteticità degli atti processuali; essa contiene i calcoli di tutte le imprese partecipanti, compresi quelli riferibili alla ricorrente.

Sul merito, il Tribunale ha rilevato che, partendo dall’unico dato certo — i coefficienti attribuiti dai commissari a ciascun sub-criterio — e applicando le operazioni aritmetiche previste dal bando, si giunge a un risultato difforme da quello di gara. Nessuna perizia contraria è stata prodotta dalle controparti. Le perizie di parte valgono come indizi, ma, quando si fondano su calcoli matematici dal risultato certo, assolvono l’onere probatorio; determinante è la regola dell’art. 64, comma 2, c.p.a., che impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati.

Il Collegio ha poi esaminato, per completezza, il profilo della digitalizzazione. Il d.lgs. n. 82/2005 impone alle amministrazioni di usare le tecnologie per efficienza, imparzialità e trasparenza; l’art. 3-bis della legge n. 241/1990 prevede l’azione mediante strumenti informatici. La Parte II del Libro I del d.lgs. n. 36/2023, agli artt. 19 e 30, esige la tracciabilità dei processi decisionali automatizzati, la conoscibilità e comprensibilità delle decisioni e la non esclusività della decisione algoritmica. La stazione appaltante ha invece affidato i calcoli al software senza conoscerne le regole e senza poterli verificare o rettificare, abdicando alla propria funzione.

Nel bilanciamento tra modernizzazione e garanzie, è l’automazione a dover cedere, conformandosi ai principi di legalità, buon andamento, trasparenza e imparzialità. Il ricorso principale è quindi accolto, con annullamento degli atti. Il ricorso incidentale è invece infondato: la SOA dell’ausiliaria è validamente posseduta per la regola dell’ultravigenza, avendo la ditta stipulato il contratto di rinnovo il 31 luglio 2025, prima dei novanta giorni dalla scadenza del 3 dicembre 2025, e la censura di nullità del contratto di avvalimento è smentita per tabulas dalla clausola che mette a disposizione l’intera organizzazione aziendale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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