Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di avvenuto rilascio del titolo dopo l’ordinanza di rimozione (TAR Puglia n. 1104 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenienza del provvedimento favorevole al ricorrente, successiva alla proposizione del ricorso, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito ricorre allorché l’atto impugnato – quale l’ordinanza di rimozione di attrezzature su suolo pubblico e di chiusura dell’attività – perda ogni attualità lesiva a seguito del rilascio del titolo abilitativo richiesto. In tal caso, il giudice dichiara l’improcedibilità senza necessità di esaminare il merito delle censure, con compensazione delle spese ove ricorrano giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale di vicinato nel centro storico di Lecce per il quale aveva presentato la SCIA, impugnava l’ordinanza dirigenziale del Comune di Lecce che, ai sensi dell’art. 20 Codice della Strada e dell’art. 3, commi 16 e ss., legge n. 94/2009, ordinava la rimozione delle attrezzature installate su suolo pubblico e la chiusura dell’attività per cinque giorni. Il provvedimento traeva origine dalla scadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, il cui rinnovo era ancora in itinere. Con decreto monocratico il Presidente della Sezione aveva accolto l’istanza cautelare limitatamente alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in corso di giudizio, il ricorrente aveva ottenuto il permesso di occupazione di suolo pubblico, depositando la relativa documentazione e chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenienza del titolo abilitativo ha fatto venir meno la lesività dell’ordinanza impugnata, che aveva trovato la sua ragion d’essere nella mancanza di un valido titolo per l’occupazione del suolo. L’interesse alla decisione, pertanto, è venuto meno, rendendo inutile l’esame delle censure proposte.
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni sulla sopravvenienza e la mancata costituzione del Comune. Ha altresì disposto la compensazione delle spese, considerata la richiesta della parte ricorrente e la condotta processuale dell’amministrazione. La sentenza è stata resa in forma breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti.
Nota della Redazione
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