Ottemperanza e cessazione parziale della materia del contendere sul credito carta docente (TAR Piemonte n. 1518 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di danaro ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma l’azione non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: essa è diretta al soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo la misura e la decorrenza essere verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, e dato l’adempimento solo parziale, il ricorso va accolto per la parte residua, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 371/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alle ricorrenti, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma complessiva di euro 4.000,00 a titolo di contributo per la formazione. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato.
Non essendo intervenuto il pagamento integrale, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha corrisposto parte delle somme, residuando il pagamento di euro 500,00 in favore di una delle ricorrenti per l’anno scolastico 2024/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su un titolo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma la funzione di consentirne il soddisfacimento. Da qui la conseguenza che l’importo quantificato dalla parte creditrice non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo la misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi essere accertate secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e segg. cod. civ.
È stato inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro prima dell’avvio dell’azione coattiva.
Preso atto dell’esecuzione solo parziale nelle more del giudizio, il ricorso è stato dichiarato in parte cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., per la porzione ormai soddisfatta, e accolto per la restante parte. È stata così dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento del residuo, degli accessori di legge e degli oneri connessi, fermo restando che i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione nei limiti di legge.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni e senza diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese di causa, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014 e distratte in favore dei difensori antistatari, con trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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