Misure di sicurezza urbana ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000: prevalenza dell’interesse pubblico sulla temporanea sospensione di circoli privati (TAR Puglia n. 414 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 per la tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica può legittimamente disporre la sospensione temporanea dell’attività di un circolo privato qualora emergano episodi di violenza e rissa verificatisi al suo interno o nelle immediate adiacenze. In sede di bilanciamento degli interessi, la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana prevale sull’interesse del sodalizio alla prosecuzione dell’attività ricreativa, tanto più quando la misura abbia carattere temporaneo e non determini l’estinzione definitiva dell’attività.
Il Fatto
Il rappresentante legale di un circolo privato ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Palagiano aveva disposto la sospensione temporanea dell’attività e la chiusura della struttura per novanta giorni, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. Il provvedimento era stato adottato per gravi motivi di sicurezza urbana e incolumità pubblica, a seguito di ripetuti episodi di rissa e violenza verificatisi in luoghi pubblici.
La ricorrente ha proposto istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., deducendo l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura e chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento sindacale. Si è costituito il Comune di Palagiano, resistendo all’istanza.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha scrutinato l’istanza cautelare alla luce dei due requisiti propri della fase incidentale: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto alla prima valutazione, il Collegio ha ritenuto che l’ordinanza sindacale impugnata appaia sufficientemente giustificata dalla necessità di ripristinare la vivibilità e la sicurezza urbana, avuto riguardo alla gravità degli episodi verificatisi il 3 giugno 2026, non isolati, all’interno e nelle immediate adiacenze del circolo istante.
Il Tribunale ha quindi operato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti: da un lato, l’interesse del sodalizio alla prosecuzione dell’attività ricreativa e associativa; dall’altro, l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della vivibilità urbana. Nel giudizio di ponderazione, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico, valorizzando anche il carattere temporaneo della misura, limitata a novanta giorni e non comportante la soppressione definitiva del circolo.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare. Il Tribunale ha poi disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo delle parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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