Esclusione da trasferimento: improcedibilità per cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 236 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito, resa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice debba pronunciarsi sulle questioni di merito dedotte. La chiusura in rito del giudizio per tale causa consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, studente aspirante al trasferimento al VI anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo dell’Aquila per l’a.a. 2021/2022, impugnava la graduatoria di merito rettificata e i provvedimenti conseguenti che ne disponevano l’esclusione dalla procedura, nonché gli atti a monte, inclusi il bando di selezione e i decreti rettorali concernenti i posti disponibili e il rilascio dei nulla osta. Con motivi aggiunti, il ricorrente gravava altresì gli atti di riscontro alle istanze di autotutela e di accesso agli atti.
L’istanza cautelare veniva respinta dal TAR per difetto di fumus boni iuris, e il Consiglio di Stato confermava tale pronuncia, rilevando anche il difetto di periculum in mora. Nelle more del giudizio di merito, il ricorrente conseguiva il titolo di laurea in medicina e chirurgia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo rileva che la memoria depositata dalla parte ricorrente il 10 aprile 2026 contiene la dichiarazione di non avere più interesse alla definizione nel merito della causa, in quanto nelle more è stato conseguito il titolo di laurea. Tale dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione, ritiene che sussista la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente rispetto alla decisione della causa nel merito. La conseguenza processuale è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di gravame proposti.
Quanto alle spese di lite, la chiusura in rito del giudizio per la sopravvenuta carenza di interesse, non imputabile ad una valutazione di merito, induce il Collegio a disporne la compensazione integrale tra le parti.
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Nota della Redazione
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